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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18283/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione, nello stato passivo di un fallimento, di un credito di euro 200.000 insinuato a titolo di risarcimento danni per la perdita di due escavatori consegnati alla società poi fallita per il trasporto da Varsavia alla sede della creditrice. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. ritenendo non provata la proprietà dei macchinari e non dimostrato il loro valore. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale aveva stravolto causa petendi e petitum, trasformando una domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale in una pretesa fondata sulla proprietà dei beni; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando sia che il valore dei beni fosse stato indicato in una consulenza di parte non contestata, sia che il tribunale avesse indebitamente negato la possibilità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, nonostante negli atti fossero presenti dati identificativi dei macchinari idonei a consentirne la stima.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il diritto al risarcimento per inadempimento del vettore spetta al mittente o al destinatario della consegna anche senza prova della proprietà dei beni trasportati; il tribunale, pretendendo tale prova, ha modificato arbitrariamente la domanda da personale a reale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha respinto la doglianza nella parte in cui attribuiva valore probatorio alla consulenza di parte non contestata, ma ha accolto la censura nella parte relativa al mancato esame dei dati identificativi dei macchinari e alla conseguente impossibilità, ingiustificata, di disporre una CTU estimativa. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo del fallimento

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può mutare la domanda da personale a reale, né attribuire alla pretesa un diverso fondamento rispetto a quello dedotto dalla parte

  • art. 115 c.p.c.

    la consulenza tecnica di parte non costituisce un fatto che si possa ritenere provato per il solo difetto di contestazione; il giudice deve comunque valutare gli elementi allegati e, se pertinenti, può disporre CTU

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro delle obbligazioni di diligenza del vettore

  • art. 1687 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come obbligazione del vettore nell’esecuzione del trasporto

  • art. 369, 2° comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la produzione dell’allegato tecnico richiamato in ricorso

  • Cass. S.U. 7305/2014

    richiamata per il principio secondo cui non è consentita un’arbitraria immutazione della domanda da personale a reale

  • Cass. n. 2075/2014

    richiamata a sostegno del principio che la consegna della res in forza di contratto di trasporto non presuppone necessariamente la proprietà in capo al mittente

  • Cass. n. 14665/2015

    richiamata a sostegno del medesimo principio sulla irrilevanza della proprietà nel contratto di trasporto

  • Cass. n. 27116/2023

    richiamata a sostegno del medesimo principio sulla irrilevanza della proprietà nel rapporto di consegna al vettore

Massime di principio

  • L’azione risarcitoria per inadempimento del vettore può essere proposta dal mittente o dal destinatario della merce indipendentemente dalla prova della proprietà dei beni trasportati, perché il rapporto contrattuale e la legittimazione alla pretesa risarcitoria non coincidono con il diritto dominicale.
  • Il giudice, investito di una domanda di risarcimento fondata su responsabilità contrattuale, non può respingerla imponendo alla parte la prova della proprietà della cosa perduta se tale elemento non è costitutivo del diritto azionato; diversamente, incorrerebbe in una indebita modifica della causa petendi e del petitum.
  • Le risultanze di una consulenza tecnica di parte non integrano, di per sé, un "fatto" automaticamente provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c. per il solo fatto di non essere state specificamente contestate.
  • Ai fini della valutazione del danno e della disponibiltà di una CTU estimativa, il giudice deve considerare le allegazioni documentali e i dati identificativi dei beni già prodotti in atti; non può negare la CTU per asserita mancanza di elementi se tali dati risultano invece allegati.
  • Nel giudizio di legittimità, la cassazione con rinvio è il rimedio appropriato quando il giudice di merito abbia omesso di applicare correttamente i principi sul contenuto della domanda e sulla rilevanza degli elementi istruttori necessari alla liquidazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasportoInadempimentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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