Cassazione Civile, Ordinanza n. 21526/2025 del 26/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP, IVA e altre imposte relative all’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società operante nel settore edilizio-immobiliare. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo: legittima la motivazione dell’atto per relationem al PVC; non provata l’inerenza ed esistenza di alcuni costi; fondato l’accertamento induttivo dei maggiori ricavi sulla base di dati OMI, mutui ipotecari e dichiarazioni degli acquirenti; non dimostrata una ricostruzione contabile alternativa idonea a neutralizzare la pretesa fiscale. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 per difetto di motivazione dell’avviso, mancata allegazione integrale del PVC e di allegati richiamati; 2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulla determinazione dei ricavi, contestando l’uso delle valutazioni OMI e dei mutui; 3) violazione delle norme sulla competenza per imputare i ricavi al 2005, lamentando che non fossero considerati i ricavi complessivi del periodo 2003-2007 e le caparre confirmatorie; 4) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 per il disconoscimento di costi relativi a fatture per infissi, cancelli e pannelli, ritenuti non inerenti per incongruenze tra luogo di destinazione in fattura e documento di trasporto; 5) violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 in punto di sanzioni; 6) omessa pronuncia sulle censure relative alle sanzioni, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione per relationem dell’avviso, sulla legittimità dell’accertamento induttivo dei maggiori ricavi e sul disconoscimento dei costi per difetto di prova dell’inerenza. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando l’omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa all’applicazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 in tema di sanzioni; il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione dell’avviso può essere soddisfatta anche mediante richiamo per relationem al PVC, se il verbale è conosciuto dal contribuente e il rinvio è funzionale a integrare la motivazione.
Richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. 600/1973 per il regime di motivazione degli avvisi in materia IVA.
L’obbligo di allegare gli atti richiamati opera solo per gli atti il cui contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
È richiamato per distinguere tra motivazione integrativa e mero rinvio narrativo ad altri atti.
L’accertamento dei maggiori ricavi può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, nel testo normativo e giurisprudenziale applicabile al caso.
In materia IVA consente il ricorso a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti per la rettifica dell’imponibile.
Richiamato nel quadro delle norme sull’accertamento IVA.
art. 35, comma 23-bis, d.l. n. 223/2006
La Corte richiama il superamento di tale disciplina alla luce della successiva modifica del 2009 e della rimozione della presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale.
art. 24, comma 5, L. n. 88/2009
Ha modificato la disciplina degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, ripristinando la disciplina anteriore al luglio 2006 e consentendo l’uso di presunzioni semplici.
La deducibilità dei costi richiede prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica; la sola contabilizzazione non è sufficiente.
La fattura ha valore probatorio se conforme ai requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, idonei a descrivere natura, qualità e quantità dell’operazione.
art. 226 direttiva 2006/112/CE
È richiamata per affermare che gli obblighi formali della fattura servono a consentire il controllo dell’imposta e del diritto alla detrazione IVA.
art. 219 direttiva 2006/112/CE
I documenti integrativi che fanno riferimento alla fattura iniziale possono essere considerati nel valutare il diritto alla detrazione IVA.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
È la norma rispetto alla quale la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi in tema di sanzioni e continuazione/irrogazione delle sanzioni tributarie.
È violato in caso di omessa pronuncia su una domanda o censura ritualmente proposta.
Richiamato per il dovere del giudice tributario di motivare e pronunciarsi sulle questioni devolute.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
È sotteso al principio per cui grava sul contribuente l’onere di provare i costi deducibili e l’inerenza delle spese.
Massime di principio
- In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, il richiamo per relationem a un PVC è sufficiente quando il verbale sia conosciuto dal contribuente e il contenuto degli atti richiamati non sia indispensabile a integrare la motivazione già completa dell’atto impositivo; non basta dedurre l’esistenza di atti non allegati, occorrendo spiegare quale contenuto decisivo e non riportato nell’avviso sarebbe necessario alla difesa.
- Va distinta la fase della motivazione dell’accertamento da quella della prova della pretesa fiscale: gli atti richiamati per motivare l’avviso non coincidono necessariamente con i mezzi di prova utilizzati dall’Ufficio per sostenere la rettifica.
- In materia di accertamento induttivo dei ricavi, l’Amministrazione può fondare la rettifica su un quadro presuntivo costruito con elementi plurimi e concordanti, anche se provenienti da fonti diverse, purché idonei a superare la soglia della gravità, precisione e concordanza.
- La presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene non opera nel regime ripristinato dalla disciplina successiva al 2009; resta però ferma la possibilità di accertare maggiori ricavi con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- Il contribuente che intenda dedurre costi deve provare non solo la contabilizzazione della spesa, ma anche la sua esistenza, l’inerenza all’attività d’impresa e la coerenza economica; in caso contrario, la deduzione e la detrazione IVA possono essere negate.
- Per la detrazione IVA, le fatture e i documenti integrativi sono rilevanti solo se consentono di individuare con sufficiente precisione natura, quantità e destinazione dell’operazione; in presenza di incongruenze documentali, il contribuente deve fornire prova integrativa idonea a superare i dubbi dell’Amministrazione.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su tutte le censure ritualmente devolute, incluse quelle relative al trattamento sanzionatorio; l’omessa pronuncia comporta cassazione con rinvio.
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