Cassazione Civile, Ordinanza n. 21473/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello dell'Ufficio contro una decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Con l'unico motivo, l'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 58, comma 1, L. 69/2009 e 51 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato il termine lungo semestrale previsto dalla novella del 2009, senza considerare che il giudizio di primo grado era stato instaurato nel marzo 2009, quindi prima dell'entrata in vigore della riforma, con conseguente applicazione del precedente termine annuale. Poiché l'appello era stato notificato il 15 dicembre 2015, l'Ufficio ha sostenuto che esso fosse tempestivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. 69/2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare, si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, e non rileva il momento di introduzione di fasi successive o gradi ulteriori del processo. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel marzo 2009, il termine applicabile era quello annuale, sicché l'appello notificato il 15 dicembre 2015 doveva ritenersi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello.
La riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi, introdotta dalla L. 69/2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi iniziati prima continua a valere il termine annuale.
La disciplina transitoria limita l'applicazione della novella ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello nel processo tributario.
Massime di principio
- La modifica del termine lungo per impugnare prevista dall'art. 327 c.p.c. opera solo per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della riforma; ai giudizi pendenti o instaurati prima continua ad applicarsi il termine previgente.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado e non quella di introduzione di una successiva fase o del grado di appello.
- Se il giudice di merito dichiara tardiva un'impugnazione applicando il termine semestrale in un giudizio soggetto al previgente termine annuale, la decisione è censurabile per violazione della disciplina intertemporale.
- Nel processo tributario, la tempestività dell'appello deve essere valutata tenendo conto del regime temporale applicabile al giudizio originario e della sospensione feriale dei termini.
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