Cassazione Civile, Ordinanza n. 21476/2025 del 26/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, nel giudizio di ottemperanza da lui promosso, aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Con l'unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la compensazione fosse stata pronunciata in assenza dei presupposti di legge. La decisione di merito aveva motivato la compensazione richiamando il lieve ritardo dell'ente nel riscontro alle richieste e il fatto che il ricorrente, pur vittorioso nel merito, non avesse dato riscontro a richieste inerenti ai chiarimenti sulle spese sostenute. La Regione Lazio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla compensazione è limitato a verificare che le ragioni poste a fondamento della decisione non siano illogiche o erronee, tenuto conto dell'ampia discrezionalità del giudice nella compensazione e della riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione. Nel caso concreto, la motivazione della Corte di giustizia tributaria è stata ritenuta non illogica né errata, poiché aveva valorizzato il lieve ritardo e il mancato riscontro del ricorrente alle richieste dell'ente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stato utilizzato per censurare la disciplina delle spese processuali.
Richiamati come parametro della disciplina delle spese nel processo tributario; la censura del ricorrente verteva sulla loro asserita violazione nella compensazione delle spese.
La Corte richiama la disposizione come base del potere di compensazione delle spese e sottolinea che il controllo di legittimità deve limitarsi a verificare che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato previsto dal comma 1-quater, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di compensazione delle spese di lite, il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica della non illogicità e non erroneità delle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- Il potere di compensazione delle spese presenta un margine di discrezionalità incompatibile con una revisione piena del merito in sede di legittimità, essendo sufficiente che la motivazione sia coerente e giuridicamente corretta.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese può essere sorretta anche da elementi quali il lieve ritardo della parte soccombente o il mancato riscontro a richieste della controparte, se apprezzati dal giudice come ragioni non irragionevoli.
- La parte vittoriosa nel merito non ha un diritto indefettibile alla rifusione delle spese, poiché la ripetizione delle stesse non è coessenziale alla tutela giurisdizionale.
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