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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21472/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di atti della riscossione e della pretesa tributaria riferita a un ente locale. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva però ritenuto che nel giudizio di primo grado fosse mancata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, non evocato in causa, e aveva quindi rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992. La ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 59 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 101 e 102 c.p.c., sostenendo che non esistesse alcun litisconsorzio necessario con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché la domanda era stata rivolta esclusivamente contro l’ente creditore ed era fondata sull’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria. La Corte ha ritenuto fondata la censura, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie relative a cartelle o atti esattoriali, il contribuente può agire indifferentemente contro ente impositore o concessionario/agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario; l’integrazione del contraddittorio non è imposta quando la lite riguarda contestazioni che non rendono necessario evocare entrambi i soggetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva rimesso la causa al primo giudice per asserita mancata integrazione del contraddittorio, è stata quindi annullata perché fondata su una errata applicazione delle norme processuali e del principio sul litisconsorzio nelle liti tributarie relative alla riscossione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato la violazione di legge processuale e la Corte ha esaminato la doglianza come censura di falsa applicazione di norme sulla necessità del contraddittorio.

  • art. 59 d.lgs. 546/1992

    La rimessione al primo giudice per mancata regolare costituzione o integrazione del contraddittorio è possibile solo quando il litisconsorzio necessario sia effettivamente ravvisabile; nel caso concreto non ricorreva.

  • artt. 101 e 102 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, affermando che l’agente della riscossione non era parte necessaria della controversia così come proposta.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    È richiamato per affermare che, quando la lite investe il merito della pretesa impositiva, l’agente della riscossione che voglia evitare gli effetti della decisione ha l’onere di chiamare in causa l’ente creditore.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative alla cartella esattoriale o ad atti della riscossione, il contribuente può proporre l’impugnazione indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, senza che tra questi sussista un litisconsorzio necessario.
  • L’integrazione del contraddittorio non può essere disposta in via automatica: il giudice deve verificare in concreto se la domanda introdotta renda indispensabile la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale.
  • Se l’impugnazione riguarda vizi della notificazione o invalidità degli atti presupposti, non si configura di regola un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario/agente della riscossione.
  • Quando la controversia coinvolge il merito della pretesa impositiva, l’onere di evocare in giudizio l’ente creditore può gravare sull’agente della riscossione che intenda andare esente dalle conseguenze della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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