Cassazione Civile, Ordinanza n. 21474/2025 del 26/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, nel giudizio di ottemperanza da lui promosso, aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'avvenuto pagamento del credito e aveva compensato le spese di lite, respingendo la richiesta di porle a carico della Regione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente ha sostenuto che la compensazione delle spese fosse stata disposta in assenza dei presupposti di legge, in particolare in relazione al lieve ritardo nel pagamento e alla mancata risposta a richieste di chiarimenti sulla posizione processuale e sulle spese sostenute.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla compensazione è limitato a verificare che la motivazione non sia illogica o erronea, in considerazione dell'ampia discrezionalità del giudice nella compensazione e del ridotto sindacato sulla motivazione. Nel caso concreto, la motivazione della giudice di merito è stata reputata non illogica né errata, perché fondata sul lieve ritardo e sulla mancata tempestiva risposta del ricorrente alle richieste della Regione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è stato invocato per censurare la disciplina delle spese nel processo tributario.
artt. 15-46 d.lgs. 546/1992
Richiamati dal ricorrente come norme sulla disciplina delle spese nel processo tributario e nella fase di ottemperanza, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla loro applicazione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La Corte ribadisce che la compensazione delle spese è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice e che il controllo di legittimità è esterno, volto solo a escludere motivazioni illogiche o erronee.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
legge n. 228 del 2012
Menionata quale legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione disposta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se sorretta da ragioni manifestamente illogiche o giuridicamente errate; non è sufficiente una diversa valutazione della parte soccombente.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione della statuizione sulle spese è esterno e limitato, coerente con l'ampia discrezionalità riconosciuta al giudice nella compensazione.
- Nel processo tributario, anche nella fase di ottemperanza, la statuizione sulle spese può essere confermata quando il giudice valorizzi elementi concreti quali un lieve ritardo nell'adempimento e il mancato riscontro a richieste di chiarimenti, purché la motivazione resti logicamente coerente.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non impedisce, di per sé, una valutazione discrezionale sulle spese di lite, purché sorretta da motivazione non illogica.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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