Cassazione Civile, Ordinanza n. 21471/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva sottoposto a controllo una società operante nella produzione di derivati del latte, richiedendo la documentazione contabile e fiscale relativa al 2012. All'esito dell'esame, l'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento nei confronti della società, rideterminando reddito d'impresa, volume d'affari e valore della produzione sulla base di ricavi non contabilizzati, di costi ritenuti non inerenti e di acquisti "in nero", con irrogazione di imposte, sanzioni e interessi. Il maggiore reddito accertato è stato poi imputato pro quota anche al socio di maggioranza, in ragione della ristretta base azionaria, con separato avviso. I contribuenti hanno impugnato gli atti; in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso dell'Ufficio, confermando l'accertamento. In cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per mancanza dei presupposti dell'accertamento induttivo e difetto di motivazione sulla gravità, numerosità e ripetitività delle irregolarità; 2) motivazione apparente e violazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione del principio di non contestazione e divieto di modifica della motivazione dell'atto impositivo, con riferimento alla disciplina dei ricavi/costi del TUIR; 4) ulteriore denuncia di motivazione apparente e contraddittoria quanto al procedimento induttivo di rideterminazione dei ricavi; 5) omessa pronuncia sull'appello del socio, che contestava il calcolo della quota di reddito imputatagli. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato le incongruenze contabili e che la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito; ha invece accolto il quinto motivo per omessa pronuncia, rilevando che il giudice d'appello non si era pronunciato sulla specifica doglianza del socio relativa al criterio di calcolo della percentuale del maggior reddito imputato. Per l'effetto, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente anche per le spese.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente: sono stati rigettati i primi quattro motivi, mentre è stato accolto il quinto per omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha quindi confermato, allo stato, la tenuta dell'accertamento induttivo nei confronti della società, ma ha ritenuto processualmente viziata la decisione di appello nella parte relativa alla posizione del socio, perché il giudice di merito non aveva esaminato una specifica censura sul quantum della quota di reddito attribuita pro quota.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento induttivo quando le scritture contabili risultano inattendibili per incongruenze gravi, numerose e ripetute; in tal caso l'Ufficio può fondarsi su presunzioni e il contribuente deve provare che il reddito accertato non è stato conseguito o lo è stato in misura inferiore.
art. 55 d.P.R. 633/1972
richiamato in tema di accertamento induttivo IVA, in parallelo all'art. 39 d.P.R. 600/1973.
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; è censurabile solo una motivazione mancante, apparente, incomprensibile o internamente irriducibilmente contraddittoria.
art. 36 d.lgs. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata sui presupposti dell'accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il controllo sul minimo costituzionale.
art. 47 d.P.R. 917/1986
richiamato come base per l'imputazione pro quota al socio di maggioranza del maggior reddito accertato in capo alla società a ristretta base azionaria.
artt. 85, 92 e 102 d.P.R. 917/1986
evocati nel motivo di ricorso sulla qualificazione dei ricavi/costi, senza che la Corte ravvisi la violazione denunciata.
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente devolute; la sua violazione è stata ravvisata per l'omessa pronuncia sulla specifica censura del socio.
Massime di principio
- Nei casi di accertamento induttivo fondato su inattendibilità della contabilità, il giudice di merito soddisfa l'onere motivazionale quando esamina le singole incongruenze riscontrate dall'Ufficio e ne ricava, anche implicitamente ma in modo comprensibile, la gravità complessiva delle irregolarità.
- Nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili censure dirette a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio sotto la veste del vizio motivazionale: il controllo è limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice omette del tutto di esaminare una specifica censura devoluta, non quando decide su una questione diversa o più ampia rispetto a quella effettivamente proposta.
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili possono essere presunti distribuiti ai soci pro quota, salvo prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento; tuttavia il giudice deve comunque pronunciarsi sulle specifiche contestazioni relative al calcolo della quota imputata.
- L'accertamento induttivo consente di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili quando queste risultino inattendibili; in tal caso l'onere di dimostrare l'inesattezza del maggior reddito accertato si sposta sul contribuente.
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