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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21475/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia trae origine dal rigetto, da parte della Corte di giustizia tributaria di primo grado, di un ricorso per ottemperanza proposto per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una precedente sentenza tributaria. Il giudice di merito aveva escluso l’ammissibilità dell’ottemperanza perché la messa in mora non era stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ma tramite raccomandata postale. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando l’impossibilità di individuare la ratio decidendi; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 1 della l. 53/1994, sostenendo che la notifica della messa in mora era stata eseguita personalmente dall’avvocato, munito di autorizzazione del Consiglio dell’ordine, a mezzo del servizio postale ai sensi della legge sulle notificazioni in proprio, e che tale modalità doveva essere equiparata alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario anche ai fini dell’azione di ottemperanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse comunque individuabile, pur se erronea in diritto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notifica della messa in mora eseguita dall’avvocato in proprio a mezzo posta ai sensi della l. 53/1994 deve considerarsi equipollente alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario anche nel giudizio di ottemperanza tributaria. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione della sentenza di merito, pur contestata nel merito, risultava comunque individuabile e non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alla doglianza sulla motivazione apparente, ma senza esito favorevole al ricorrente sul primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 69 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma del contenzioso tributario connessa alla proponibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la messa in mora richiesta per l’ottemperanza, se eseguita dall’avvocato in proprio a mezzo posta ai sensi della l. 53/1994, è equiparabile alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

  • art. 1 l. 53/1994

    La notificazione in proprio dell’avvocato a mezzo del servizio postale, se compiuta con i requisiti di legge, è considerata equivalente alla notifica effettuata tramite ufficiale giudiziario ai fini dell’ottemperanza.

  • Legge 21 gennaio 1994, n. 53

    La Corte richiama il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui la notifica a mezzo posta eseguita ai sensi di questa legge equivale a quella eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • d.P.R. n. 546/1992

    Nel testo è menzionato come fonte del regime dell’ottemperanza tributaria, in particolare per la messa in mora richiesta prima dell’azione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è infondata se dal provvedimento impugnato è comunque possibile individuare la ratio decidendi, anche quando la soluzione giuridica adottata dal giudice di merito sia errata.
  • Ai fini dell’azione di ottemperanza nel processo tributario, la messa in mora può essere validamente eseguita anche mediante notificazione in proprio dell’avvocato a mezzo posta ai sensi della l. 53/1994, con effetto equiparato alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
  • L’equipollenza tra notifica a mezzo posta ex l. 53/1994 e notifica tramite ufficiale giudiziario, già affermata per l’impugnazione nel processo tributario, si estende anche alla fase prodromica al giudizio di ottemperanza.
  • Quando la notificazione rispetta il modello legale di notifica in proprio dell’avvocato, non può essere esclusa l’ammissibilità dell’azione solo perché non sia intervenuto l’ufficiale giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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