Cassazione Civile, Ordinanza n. 00146/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IVA e imposte dirette in relazione ad acquisti di materiale di telefonia mobile ed elettrodomestici fatturati da una società qualificata come cartiera e interposta rispetto ai reali fornitori, ubicati in San Marino o in Paesi intracomunitari. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, la nullità dell'accertamento per mancata allegazione del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società cartiera, la deducibilità dei costi anche in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, contestando inoltre la prova della sua consapevolezza della frode. La CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché riportava il contenuto essenziale del PVC e che gli elementi indiziari dimostrassero la fittizietà della società fornitrice e l'assenza di prova contraria da parte del contribuente; aveva poi dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda di recupero dei costi ex art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c. per mancata allegazione del PVC e dei documenti richiamati; 2) violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 53 Cost., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 per il diniego di deducibilità dei costi; 3) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per il diniego della detrazione IVA senza prova dell'Ufficio sulla consapevolezza della frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che l'avviso di accertamento non era nullo, perché l'Ufficio non era tenuto ad allegare il PVC richiamato, essendo sufficiente la riproduzione del suo contenuto essenziale nell'atto impositivo; nel caso concreto tale contenuto risultava compiutamente riportato. Sul terzo motivo ha ribadito i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; qui, però, la CTR aveva accertato in fatto la natura di cartiera della società interposta, le anomalie operative e l'assenza di prova contraria del contribuente, sicché il diniego della detrazione IVA è stato confermato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva negato l'esame nel merito della deducibilità dei costi per una ragione processuale, ossia la novità della questione in appello in violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, e tale ratio non era stata specificamente impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non impone, di regola, l'allegazione integrale degli atti richiamati se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.
L'amministrazione finanziaria può limitarsi a riprodurre nell'atto il contenuto essenziale dei documenti richiamati, senza obbligo di allegazione materiale.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
Richiamato quale regola generale sulla motivazione per relationem degli atti amministrativi.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nelle contestazioni su operazioni inesistenti e sulla prova contraria del contribuente.
Invocato per la deducibilità dei costi; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio processuale della decisione impugnata.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla rettifica del reddito.
Richiamato nel motivo sul diniego di detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
La Corte ricorda che, dopo la novella del 2012, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza e quelli relativi all'utilizzazione diretta per il compimento di delitti non colposi; resta invece esclusa la deducibilità per operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012
Norma di modifica dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, considerata ius superveniens più favorevole e applicabile retroattivamente nei limiti indicati dalla Corte.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Richiamato come parte della novella che ha ridisciplinato la materia dei costi e dei componenti positivi relativi a operazioni inesistenti.
La questione sulla deducibilità dei costi è stata ritenuta nuova in appello e quindi inammissibile per violazione del divieto di domande/eccezioni nuove nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, il richiamo a un PVC o ad altri atti non comporta obbligo di allegazione materiale se nell'atto impositivo è riprodotto in modo chiaro e completo il contenuto essenziale degli atti richiamati.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; tale prova può essere anche presuntiva e può fondarsi su indici quali la natura di cartiera del fornitore, l'assenza di struttura operativa e altre anomalie oggettive.
- Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la partecipazione del contribuente a operazioni fittizie, spetta a quest'ultimo provare la propria buona fede e l'adozione di tutte le misure ragionevoli esigibili per non essere coinvolto nella frode.
- La mera regolarità formale della documentazione contabile, la consegna della merce o il pagamento del corrispettivo non sono di per sé prove decisive della reale effettuazione dell'operazione né della buona fede del contribuente.
- Dopo la novella dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, ma restano soggetti ai requisiti ordinari di effettività e inerenza e ai limiti specifici legati all'utilizzo diretto per delitti non colposi.
- Nel processo tributario, una questione non introdotta tempestivamente in primo grado e proposta solo in appello è inammissibile; in cassazione la censura è inammissibile se non confronta specificamente la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La sentenza penale assolutoria senza accertamento pieno dell'estraneità del fatto non determina automaticamente un giudicato vincolante nel giudizio tributario, soprattutto quando si fonda sulla sola mancanza di prova del dolo.
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