Cassazione Civile, Ordinanza n. 00062/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza su annualità d'imposta 2011, dopo la consegna del processo verbale di constatazione e dopo l'invio, da parte della società, di osservazioni difensive ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che, pur essendo stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni, l'avviso fosse nullo perché non dava conto della presentazione delle osservazioni e ciò sarebbe stato indice della loro mancata considerazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la nullità per omessa valutazione delle osservazioni non opera quando l'accertamento sia notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni e che, comunque, incomberebbe sul contribuente dimostrare la decisività di elementi nuovi e non valutati; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'atto era stato notificato dopo la scadenza del termine e prima che l'Ufficio conoscesse le difese, trasmesse dalla società l'ultimo giorno utile ma pervenute solo il giorno successivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento e ha rinviato la causa alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi al principio secondo cui l'avviso non è nullo solo perché non menzioni le osservazioni del contribuente, dovendosi invece verificare se l'Amministrazione le abbia comunque valutate e se la loro mancata considerazione abbia inciso sui diritti di difesa. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale, ma la mancata menzione nell'avviso non comporta di per sé nullità dell'atto; rileva la concreta lesione del diritto di difesa e la tempestiva conoscenza delle osservazioni da parte dell'Amministrazione.
articolo 2697 del codice civile
la parte che deduce l'invalidità dell'atto o la rilevanza difensiva delle osservazioni deve allegare e provare gli elementi necessari secondo il riparto dell'onere probatorio richiamato dalla ricorrente.
richiamato come base normativa dell'avviso di accertamento sul reddito d'impresa.
richiamato come ulteriore base normativa dell'avviso di accertamento sul reddito d'impresa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione/falsa applicazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dedotto come omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento non è nullo per la sola circostanza che non rechi espressa menzione delle osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché la legge impone la valutazione delle osservazioni ma non la loro esplicitazione nell'atto finale.
- La nullità del provvedimento impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede la concreta incidenza della violazione sui diritti di difesa del contribuente, non essendo sufficiente un vizio meramente formale.
- Quando le osservazioni del contribuente pervengano all'Ufficio dopo la scadenza del termine dilatorio, non può automaticamente ritenersi violato l'obbligo di valutazione se l'Amministrazione ha emesso l'atto senza averne avuto conoscenza.
- In sede di sindacato di legittimità, la censura che investe la mancata considerazione delle difese del contribuente deve confrontarsi con il dato temporale della loro comunicazione e con la verifica della loro effettiva novità e decisività rispetto alle risultanze dell'accertamento.
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