Cassazione Civile, Ordinanza n. 00064/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un atto di irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie detenute all'estero nell'anno 2006, sanzione prevista dall'art. 5, commi 4 e 5, del d.l. 167/1990. La C.T.P. aveva respinto il ricorso, mentre la C.G.T. di secondo grado della Toscana aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo inapplicabile retroattivamente il maggior termine di decadenza introdotto dall'art. 12 del d.l. 78/2009 per l'irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.l. 78/2009, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato tali disposizioni come sostanziali e quindi non retroattive, mentre esse avrebbero natura procedimentale e sarebbero soggette al principio tempus regit actum.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che le disposizioni dell'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 78/2009, che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, in base al principio tempus regit actum. Di conseguenza, la C.G.T. regionale aveva errato nel ritenere decaduta l'Amministrazione finanziaria dal potere sanzionatorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.G.T. della Toscana, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori motivi di gravame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, commi 4 e 5, d.l. 167/1990
Costituisce la base sanzionatoria per l'omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all'estero.
art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. 78/2009
Il comma 2 disciplina la presunzione di evasione per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata; i commi 2-bis e 2-ter, relativi al raddoppio dei termini di decadenza per accertamento e sanzioni, hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi anteriori all'entrata in vigore.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati per ribadire, in relazione alla presunzione di evasione, l'esigenza di non comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- Le norme che prevedono il raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento o sanzionatorio, quando incidono solo sul procedimento e non sulla fattispecie sostanziale dell'illecito o dell'obbligazione, si applicano secondo il principio tempus regit actum anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
- La presunzione legale di evasione relativa agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non procedimentale, con conseguente inapplicabilità retroattiva della presunzione stessa.
- Quando la presunzione legale non sia applicabile ratione temporis, l'Amministrazione finanziaria può comunque utilizzare i medesimi fatti come presunzione semplice, se ne ricorrono i presupposti probatori.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione di legge può essere censurata deducendo l'erronea qualificazione giuridica della norma come sostanziale o procedimentale, se tale qualificazione incide sulla soluzione della questione di decadenza.
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