Cassazione Civile, Ordinanza n. 00065/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (CAF)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 sul modello 730/2017 di un contribuente, in relazione a un visto di conformità ritenuto infedele apposto dal responsabile dell'assistenza fiscale di un centro di assistenza fiscale. I soggetti sanzionati hanno impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la sentenza di appello fosse carente di motivazione; dall'altro, e soprattutto, che la competenza a contestare le violazioni e a irrogare la relativa somma spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non all'ufficio che aveva proceduto; hanno inoltre contestato la natura della pretesa, la qualificazione della somma richiesta e la regolazione delle spese. Il ricorso per cassazione era fondato su quattro motivi: vizio di motivazione, violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 sulla competenza, erronea qualificazione della pretesa come non sanzionatoria, e violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, e ha rigettato il primo motivo dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio sul punto di diritto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. e accogliendo il ricorso introduttivo originario, perché l'atto impugnato era nullo in quanto emesso da un ufficio incompetente rispetto alla competenza funzionale attribuita dalla legge alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la successiva formazione di un orientamento di legittimità consolidato.
Norme richiamate
È richiamato solo per denunciare un preteso difetto di motivazione; la Corte precisa che il vizio motivazionale rilevante in cassazione è oggi solo quello estremo dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non consente di far rivivere il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; la motivazione è censurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione limita il controllo di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
È evocato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
comma 1, lett. a); comma 1, lett. a-bis); comma 2
La responsabilità per visto di conformità o asseverazione infedele ha anche funzione punitiva; la contestazione e l'irrogazione della somma competono alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, con incompetenza dell'ufficio che agisca fuori da tale attribuzione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura sanzionatoria della pretesa; la Corte non sviluppa un autonomo dictum su tale norma, assorbendo il motivo.
art. 7 CEDU
Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, ma assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, ma assorbito.
art. 23 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, ma assorbito.
art. 53 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, ma assorbito.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese; la Corte compensa le spese per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento di legittimità.
Costituisce il contesto del controllo formale da cui origina la cartella di pagamento impugnata.
Serve a descrivere la modalità di presentazione della dichiarazione rilevante per il visto di conformità infedele.
La Corte decide nel merito dopo la cassazione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio motivazionale denunciabile non coincide con la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo con l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e risulti dal testo della sentenza.
- Quando la legge attribuisce a un ufficio una competenza funzionale e la collega al domicilio fiscale del trasgressore, l'atto adottato da un diverso ufficio è illegittimo per incompetenza e può essere annullato senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
- Le somme richieste al soggetto che rilascia un visto di conformità infedele hanno natura anche punitiva; la disciplina speciale sulla competenza dell'ufficio legittimato alla contestazione e all'iscrizione a ruolo non è derogabile.
- Se il motivo accolto è sufficiente a definire la controversia e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
- La novità della questione, o la formazione solo recente di un orientamento di legittimità, può giustificare la compensazione integrale delle spese di merito e di legittimità.
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