Cassazione Civile, Ordinanza n. 13577/2026 del 10/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e irrogando maggiori IRES, IRAP, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo indeducibili le spese di rappresentanza e deducibili solo nei limiti dell'80% le spese di pubblicità. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente e violazione degli obblighi motivazionali; 2) violazione degli obblighi di motivazione dell'atto impositivo, assumendo che l'avviso fosse illegittimo perché fondato su motivazione erronea e fuorviante sulla natura e attività della società; 3) violazione delle norme sul trattamento fiscale delle spese, contestando che la CTR avesse qualificato erroneamente la società come azienda farmaceutica anziché come impresa produttrice di complementi alimentari/integratori, con conseguente errata disciplina della deducibilità dei costi sostenuti nel 2009. Nella fase di legittimità la ricorrente ha inoltre rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e di avere integralmente pagato le cartelle, chiedendo la cessazione della materia del contendere; l'Agenzia non ha contestato la definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 3 d.l. 119/2018 e aveva documentato l'integrale pagamento delle cartelle, ma non è stata possibile la verifica della precisa corrispondenza tra tali cartelle e l'avviso di accertamento oggetto del giudizio. Considerato comunque che la ricorrente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere e che l'Agenzia delle entrate non aveva contestato l'intervenuta definizione della controversia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare la sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per sostenere l'inosservanza dell'obbligo di esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato per le doglianze di violazione di legge proposte dalla contribuente.
invocato per censurare la motivazione dell'atto impositivo ritenuta erronea e fuorviante.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
richiamato per contestare il regime di deducibilità delle spese di rappresentanza/pubblicità applicato dalla CTR.
art. 2, comma 9, della legge 289/2002
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione al regime fiscale delle spese oggetto di causa.
art. 36, comma 13, della legge 449/1997
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione al trattamento fiscale dei costi sostenuti.
richiamato dalla ricorrente per dare conto dell'iscrizione a ruolo del dovuto in pendenza del giudizio e della successiva definizione tramite pagamento.
indicato come base normativa della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018
interpretato nel senso che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della documentazione dei pagamenti.
art. 3, comma 14, del d.l. n. 119/2018
richiamato per affermare che il mancato, insufficiente o tardivo versamento impedisce che la definizione produca effetto.
non citato espressamente nel testo, ma il difetto di interesse sopravvenuto è ricondotto alla richiesta di cessazione della materia del contendere e alla mancata contestazione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato, poiché la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità sopravvenuta e difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di legittimità, risulta perfezionata una definizione agevolata dei carichi fiscali e la parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere, la sopravvenuta estinzione dell'interesse a coltivare il ricorso può condurre alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse, specie se la controparte non contesta la definizione.
- La definizione agevolata produce effetti estintivi del giudizio solo se risulta effettivamente perfezionata e se nel processo sono prodotti documenti idonei a dimostrare i pagamenti; in mancanza di una chiara corrispondenza tra i versamenti effettuati e l'atto impositivo oggetto del giudizio, il giudice deve valutare con prudenza la ricorrenza della cessazione della materia del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente in ogni declaratoria di inammissibilità, ma solo nei casi previsti dalla normativa pertinente e non può essere esteso in via analogica a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate.
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