Cassazione Civile, Ordinanza n. 13519/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio contestava alla società ricorrente l'errata applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti nell'ambito di un finanziamento infragruppo. Secondo l'Amministrazione, la società italiana aveva applicato la ritenuta del 10% ritenendo applicabile la Convenzione Italia-Irlanda, mentre l'effettivo beneficiario degli interessi sarebbe stato una consociata belga, con conseguente applicabilità della Convenzione Italia-Belgio e della relativa ritenuta del 15%. La contribuente aveva resistito sostenendo che il beneficiario effettivo fosse la società irlandese e che la società belga avesse solo un ruolo di tesoreria accentrata. In ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione della Convenzione Italia-Belgio e omesso esame di fatti decisivi in relazione all'individuazione del beneficiario effettivo degli interessi; (2) omesso esame del fatto che parte degli interessi sarebbero stati pagati direttamente alla società irlandese e non transitati dalla tesoreria accentrata; (3) violazione della disciplina interna e convenzionale, sostenendo che, in ogni caso, dovesse applicarsi l'aliquota interna più favorevole del 12,5% prevista dall'art. 26, comma 5, d.P.R. 600/1973, e non la ritenuta del 15% prevista dalla Convenzione Italia-Belgio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la doppia conforme e censurabile la formulazione promiscua di doglianze incompatibili; ha invece accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, per gli interessi corrisposti a soggetto residente in Belgio, la Convenzione Italia-Belgio rinvia alla legislazione interna italiana e consente un'aliquota non superiore al 15%, sicché, essendo il Belgio incluso nella lista dei Paesi con scambio di informazioni, trovava applicazione l'aliquota interna del 12,5%, più favorevole e inferiore al tetto convenzionale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
può essere dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; non consente però di sovrapporre censure logicamente incompatibili con il vizio di cui al n. 5.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se dedotto in presenza di doppia conforme e non può essere promiscuamente mescolato con la violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee.
in caso di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri differenze tra le due decisioni di merito.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione della disciplina generale sulla doppia conforme.
art. 11, comma 1 e 2, Convenzione Italia-Belgio
gli interessi possono essere tassati nello Stato di provenienza secondo la legislazione interna, ma l'imposta non può superare il 15% dell'ammontare lordo quando l'effettivo beneficiario è residente nell'altro Stato contraente.
art. 23, comma 1, lett. b), T.U.I.R.
individua come prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, con le esclusioni previste dalla norma.
art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
prevede la ritenuta sugli interessi corrisposti a non residenti; l'aliquota applicabile dipende, ratione temporis, anche dalla collocazione del Paese del percettore nella lista degli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni.
art. 75 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente tra le norme della disciplina sulla ritenuta, senza una specifica autonoma ratio decidendi nel testo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina convenzionale o interna più favorevole, ma la Corte decide principalmente sul coordinamento tra Convenzione e art. 26 d.P.R. 600/1973.
la presenza del Belgio nell'elenco dei Paesi con scambio di informazioni comporta l'applicazione dell'aliquota interna del 12,5%.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sovrapponga in modo promiscuo la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo, perché le due censure presuppongono rispettivamente o l'accettazione o la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto; il ricorrente deve indicare specificamente le divergenze tra le due decisioni.
- Quando una Convenzione contro le doppie imposizioni rinvia, per la tassazione nello Stato della fonte, alla legislazione interna di quello Stato, l'aliquota concretamente applicabile va individuata anzitutto nella norma interna, salvo il limite massimo convenzionale.
- Se la normativa interna prevede un'aliquota più favorevole rispetto al tetto massimo consentito dalla Convenzione, si applica l'aliquota interna più favorevole, purché compatibile con il limite convenzionale.
- Per gli interessi corrisposti a un non residente, l'individuazione del regime di ritenuta richiede la verifica della residenza fiscale del beneficiario effettivo e, quando rilevante, della disciplina interna che collega l'aliquota al rapporto con gli Stati inclusi nelle liste di scambio di informazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13516/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13517/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13522/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13523/2026 del 10/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →