Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, emesso all'esito di verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore della distribuzione e del trasporto di prodotti alimentari. L'Ufficio contestava ai fini delle imposte dirette e dell'IVA l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'indebita deduzione di costi. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR, in appello dell'Amministrazione finanziaria, aveva parzialmente riformato la decisione, annullando solo alcuni rilievi e confermando invece il recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti, non documentati o non di competenza: carburanti destinati ad automezzi in uso a fornitori, rimborsi spese e trasferte dell'amministratore unico, e costi per bancali non restituiti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti formalmente veicolati come violazione di legge: (1) violazione dell'art. 95 TUIR per l'indeducibilità dei rimborsi spese e trasferte dell'amministratore unico, assumendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettività dei costi; (2) violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR ritenuto di competenza dell'esercizio 2009 il costo per bancali non restituiti, nonostante, secondo la ricorrente, mancassero allora certezza e determinabilità dell'addebito; (3) violazione degli artt. 56 e segg. TUIR e dell'art. 53 Cost. per il recupero a tassazione del costo del carburante rifatturato a terzi, sostenendo che la rifatturazione avesse neutralizzato la deduzione e che il giudice di merito avesse trascurato tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dalla CTR, sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo pretendeva una diversa valutazione della documentazione sulle spese dell'amministratore; il secondo investiva una questione di fatto relativa alla competenza temporale del costo; il terzo contestava il giudizio di inattendibilità della rifatturazione ai fornitori, senza superare le carenze probatorie evidenziate dalla CTR circa l'effettiva inerenza del carburante all'attività d'impresa. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma astrattamente regolatrice del caso, ma non consente di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità delle spese di viaggio e trasferta dell'amministratore; la Corte non entra nel merito della regola tributaria perché il motivo è inammissibile in quanto diretto contro la valutazione di fatto della CTR.
Invocato per contestare la competenza dell'addebito relativo ai bancali non restituiti; la Corte osserva che l'individuazione dell'esercizio di competenza è una questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile come violazione di legge se si contesta la valutazione di certezza e determinabilità.
Richiamati in modo generico dalla ricorrente per contestare il recupero a tassazione del costo del carburante; la Corte evidenzia che il richiamo è troppo ampio e, comunque, la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tassazione del costo del carburante rifatturato a terzi; la Corte non esamina il profilo costituzionale perché la doglianza è sostanzialmente un dissenso sulla valutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente rubricato come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione di norme tributarie sulla deducibilità dei costi non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale documentale già esaminato dal giudice di appello.
- L'individuazione dell'esercizio di competenza di un costo, quando dipenda dalla verifica dei presupposti di certezza e determinabilità, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La contestazione del recupero a tassazione di un costo per asserita rifatturazione a terzi richiede una puntuale dimostrazione dell'inerenza e della riferibilità del costo all'attività d'impresa; in mancanza, la valutazione del giudice di merito non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla insufficienza o inattendibilità della prova in una censura di violazione di legge.
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