Cassazione Civile, Ordinanza n. 13522/2026 del 10/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse per IRPEG in relazione alla liquidazione di una dichiarazione integrativa di condono presentata da una banca, ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, per l'anno d'imposta 1976. In origine l'ufficio aveva notificato un avviso di accertamento in rettifica con cui aveva aumentato alcune componenti positive di reddito e, soprattutto, aveva ridotto le ritenute d'acconto detratte dalla contribuente. La banca aveva sostenuto che gli interessi attivi maturati nel 1975 ma incassati nel 1976 fossero correttamente imputati al 1976 e che, avendo aderito al condono con dichiarazione integrativa, l'imponibile e l'imposta per quell'anno fossero ormai cristallizzati, con conseguente diritto a scomputare anche le ritenute d'acconto afferenti a tali interessi. Dopo un primo contenzioso definito da precedenti cassazioni con rinvio, la CTR, in sede di rinvio, ha ritenuto legittime le cartelle e ha escluso che il condono avesse travolto il disconoscimento delle ritenute operato nell'accertamento. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per asserita violazione del principio di diritto fissato in cassazione; 2) violazione degli artt. 384 c.p.c. e 16 e 32 del d.l. n. 429 del 1982, sostenendo che il condono attiene alla definizione dell'imponibile e della lite e rende irretrattabili imponibile e imposta integrati; 3) violazione anche dell'art. 8 del d.P.R. n. 598 del 1973, per il diritto alla detrazione delle ritenute d'acconto; 4) in subordine, violazione dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, perché l'importo iscritto a ruolo sarebbe stato superiore all'imposta integrativa dovuta. La Corte ha respinto il ricorso: ha ritenuto che la CTR avesse correttamente dato attuazione al principio di diritto del rinvio, limitandosi a verificare in fatto i presupposti del condono senza riesaminare l'accertamento già definito; ha affermato che il condono fiscale produce l'estinzione integrale della lite sul debito tributario, ma non determina la cristallizzazione del diritto alle detrazioni o ai crediti d'imposta contestati nell'avviso di accertamento, che restano estranei alla disciplina del condono; ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non confrontato con la concreta motivazione della sentenza impugnata sul calcolo dell'importo iscritto a ruolo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha confermato la sentenza della CTR della Puglia che, in sede di rinvio, aveva riconosciuto la legittimità delle cartelle di pagamento emesse dopo la definizione agevolata ex art. 16 d.l. n. 429 del 1982. La Corte ha ritenuto che il condono avesse reso irretrattabile l'imponibile e l'imposta integrativa determinati secondo i parametri legali, ma non avesse trasformato in intangibile il separato profilo delle detrazioni di ritenute d'acconto contestate nell'accertamento originario; tali contestazioni restano infatti estranee all'ambito del condono. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e con il concreto calcolo dell'iscrizione a ruolo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente"; "Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato"
La norma sul condono definisce in modo agevolato e globale la lite tributaria, rendendo irretrattabili imponibile e imposta integrativa calcolati secondo i parametri legali, ma non consente di far rivivere il contenzioso originario sulle singole componenti reddituali o sulle detrazioni contestate.
È richiamato insieme all'art. 16 come disciplina del condono fiscale e della definizione della lite pendente.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte; nella specie la CTR non lo ha violato perché si è limitata all'accertamento in fatto demandato dalla cassazione.
La censura di violazione del vincolo del giudice di rinvio è stata ritenuta infondata perché la CTR non ha riesaminato questioni coperte dal dictum rescindente.
art. 8 del d.P.R. n. 598 del 1973
"Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile"
La disposizione è stata evocata dalla ricorrente per sostenere il diritto allo scomputo delle ritenute, ma la Corte ha escluso che il condono ne determini la cristallizzazione automatica nel quadro della definizione agevolata della lite.
art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973
È richiamato nella ricostruzione del fatto originario sulla imputazione temporale degli interessi attivi, ma la Corte chiarisce che tale profilo è ormai estraneo alla decisione, essendo assorbito dalla definizione del condono.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel condono tributario la definizione agevolata comporta la chiusura globale e definitiva della lite sul debito fiscale definito, con cristallizzazione dell'imponibile e dell'imposta secondo i criteri legali della sanatoria.
- La sanatoria fiscale non estende i propri effetti alle questioni di credito del contribuente, come detrazioni o rimborsi, che restano in linea di principio estranee al meccanismo condonistico se non specificamente ricomprese nella definizione.
- Il giudice di rinvio non viola gli artt. 384 e 394 c.p.c. quando si attiene al principio di diritto enunciato in cassazione e svolge il solo accertamento in fatto demandato dalla decisione rescindente.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e con il dato fattuale su cui essa si fonda.
- L'effetto del condono è quello di elidere la res litigiosa sul tributo, ma non di rendere intangibili contestazioni diverse e autonome relative alla composizione del credito d'imposta o alle detrazioni operate dall'Ufficio.
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