Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso di un credito d'imposta IRPEG residuo richiesto da una banca per due poste: il capitale di euro 106,39 relativo all'anno d'imposta 1986 e gli interessi di euro 296.365,40 relativi all'anno d'imposta 1984, in relazione alla conversione in titoli di Stato prevista dall'art. 5 del d.l. n. 307 del 1994. La banca sosteneva che un provvedimento dell'amministrazione del 2005 avesse riconosciuto l'intero rimborso, ma che fosse stato eseguito solo il pagamento del capitale, non anche degli interessi. L'Agenzia contestava che la versione del provvedimento prodotta dalla banca fosse una mera minuta priva di efficacia esterna e produceva la versione ufficiale, dalla quale il diritto agli interessi risultava escluso in conformità a un precedente decreto di liquidazione ministeriale. In Cassazione l'Agenzia ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, nonostante l'appello tributario sia a devoluzione piena e sia sufficiente anche la riproposizione delle difese già svolte; 2) violazione degli artt. 19, 21 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR qualificato come impugnabile un mero atto ricognitivo e per avere ritenuto nuova e quindi non proponibile in appello l'eccezione di decadenza della contribuente dal diritto al rimborso; 3) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 sul rilievo che la questione della decadenza sarebbe già stata introdotta in primo grado; 4) violazione degli artt. 1362 c.c., 115 c.p.c., 2697 c.c., dell'art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, dell'art. 5 del d.l. n. 307 del 1994 e del d.m. 6 agosto 1994, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito valore decisivo a una minuta del provvedimento amministrativo e avesse comunque riconosciuto un rimborso non consentito dalla disciplina sostanziale; 5) omesso esame di un fatto decisivo per non avere la CTR considerato la versione ufficiale del provvedimento del 2005 e le differenze di sottoscrizione rispetto alla minuta. La Cassazione ha ritenuto inammissibile l'intervento della cessionaria Banca Teatina s.p.a. nel giudizio di legittimità, perché il successore a titolo particolare non può intervenire in Cassazione quando non vi sia inerzia del dante causa e quando, di fatto, riproponga le stesse difese già svolte dalla procedura. Nel merito, ha accolto il primo motivo e, limitatamente, il secondo: ha affermato che nel processo tributario l'appello non richiede una formalistica esposizione di specifici vizi della sentenza se l'atto manifesta chiaramente la volontà di contestare la decisione di primo grado e ripropone le difese già svolte; ha inoltre chiarito che l'eccezione di decadenza del contribuente dal rimborso è rilevabile d'ufficio e può essere proposta anche in appello se il fatto risulta dagli atti. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché rivolti contro considerazioni di merito svolte dalla CTR dopo avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento della Banca Teatina s.p.a. nel giudizio di cassazione. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente al primo motivo e, per quanto di ragione, al secondo motivo; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di interesse. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente l'appello dell'Agenzia alla luce del principio per cui l'appello tributario non richiede una formulazione eccessivamente formalistica dei motivi e debba essere esaminata anche l'eccezione di decadenza del contribuente dal rimborso, se rilevabile dagli atti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche dalla semplice riproposizione delle difese già svolte o della motivazione dell'atto impugnato, purché dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado.
artt. 19, 21 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha richiamato le norme sulle impugnazioni degli atti tributari e sui divieti di domande ed eccezioni nuove in appello, precisando che l'eccezione di decadenza dal rimborso non rientra nelle eccezioni nuove se rilevabile d'ufficio e risultante dagli atti.
È stata la norma processuale su cui sono stati incardinati i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato come parametro ermeneutico per contestare l'interpretazione della minuta del provvedimento amministrativo; la censura è stata però ritenuta in parte assorbita/inammissibile per difetto di interesse.
Invocato per censurare l'utilizzazione probatoria della minuta del provvedimento amministrativo.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la prova del diritto al rimborso degli interessi non fosse stata correttamente valutata.
art. 5 d.l. 23 maggio 1994, n. 307
Richiamato come disciplina sostanziale della conversione dei crediti d'imposta in titoli di Stato e del calcolo degli interessi; la ricorrente sosteneva che non consentisse il rimborso degli interessi richiesti.
d.m. 6 agosto 1994
Richiamato quale atto attuativo della disciplina sulla conversione dei crediti d'imposta in titoli di Stato.
art. 5 legge abolitrice del contenzioso amministrativo
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il dovere del giudice di disapplicare atti illegittimi.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena: l'onere di specificità dei motivi non richiede un formalismo eccessivo e può essere assolto anche mediante la riproposizione delle difese già svolte o della motivazione dell'atto impugnato, purché risulti chiara la volontà di contestare la decisione di primo grado.
- L'eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso tributario, quando prevista nell'interesse dell'amministrazione e attinente a una situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in appello se il relativo fatto emerge dagli atti di causa.
- Quando il giudice dichiara inammissibile l'appello, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito contenute nella sentenza sono prive di autonoma rilevanza decisoria e non possono essere utilmente censurate se prive di interesse concreto.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire in cassazione per ampliare la compagine soggettiva del giudizio, salvo le limitate ipotesi in cui ciò sia necessario a tutela della propria posizione rispetto all'inerzia difensiva del dante causa.
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