Cassazione Civile, Sentenza n. 28740/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per € 28.637,57 derivante da avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale su una compravendita immobiliare. La ricorrente deduceva vizi formali e sostanziali: notifica irregolare dell'agente della riscossione (uso del servizio postale), mancanza di sottoscrizione del funzionario responsabile in calce alla cartella, motivazione insufficiente per mero rinvio testuale all'avviso di rettifica, impossibilità di sindacare vizi dell'avviso di rettifica nella fase di impugnazione della cartella e assenza dell'indicazione analitica del saggio e del calcolo degli interessi moratori.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere: la coobbligata solidale (Silvia Griselli) ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito), ed ha integralmente pagato la somma dovuta; l'agente della riscossione ha inoltre chiarito che, in caso di adesione di un solo coobbligato, gli effetti si estendono a tutti i coobbligati fino alla scadenza della prima rata. La Corte ha ritenuto che la produzione dell'attestazione di ammissione alla definizione e della documentazione di pagamento costituiscano manifestazioni di inequivoca rinuncia al ricorso e quindi giustifichino l'estinzione. Le spese giudiziali sono compensate e non è dovuto il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamate nei motivi di ricorso per censurare la motivazione delle decisioni di merito; la Corte non ha deciso sul merito dei motivi per estinzione della materia del contendere.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Richiamato quale parametro per denunciare violazioni di legge e carenza di motivazione; non sindacato nel merito a causa dell'estinzione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Contestata la possibilità per l'agente della riscossione di notificare la cartella tramite raccomandata postale; la Corte non ha esaminato definitivamente la questione per estinzione (la decisione di merito precedente aveva ammesso tale modalità).
art. 38, comma 4, lett. b (richiamato nel testo)
Norma citata in relazione alle modifiche procedurali; non decisiva nella sentenza di estinzione.
Richiamato nella censura sulla sottoscrizione della cartella; la Corte non ha risolto la questione sostanziale per estinzione.
Richiamato tra le norme in materia tributaria invocate dalla ricorrente; non è stata pronunciata una interpretazione definitiva nella motivazione di estinzione.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
art. 7 e art. 12, comma 7
Uso normativo per sostenere il diritto di difesa e la completezza della motivazione della cartella; la Corte non ha deciso sul merito delle relative censure per effetto dell'estinzione.
Richiamata rispetto agli obblighi di motivazione; non sindacata nel merito per estinzione.
art. 6 (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)
Interpretato dalla Corte come causa di estinzione del processo: l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale (anche se effettuati da un solo coobbligato quando l'agente chiarisce l'effetto estensivo) determinano la cessazione della materia del contendere e la manifestazione di rinuncia al ricorso.
Richiamato in relazione al 'doppio contributo unificato'; la Corte ha ritenuto che, per effetto della cessazione della materia del contendere, non sussistessero i presupposti per il suo versamento.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016 e il relativo pagamento integrale costituiscono, anche se compiuti dal solo coobbligato, in presenza di chiarimento dell'agente della riscossione sull'effetto estensivo, una causa di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La presentazione dell'attestazione di ammissione alla definizione agevolata e la prova del pagamento sono considerate manifestazioni di rinuncia al ricorso e possono impedire l'esame nel merito delle censure processuali o sostanziali.
- In caso di estinzione per definizione agevolata le spese giudiziali possono essere compensate, in linea con la finalità di non gravare i contribuenti di oneri aggiuntivi rispetto alla definizione.
- L'adesione e il pagamento collegati alla definizione agevolata possono determinare l'irrilevanza delle questioni processuali sollevate (notifica, sottoscrizione, motivazione della cartella) se l'effetto pratico è la definizione della pretesa.
- Per preservare la possibilità di impugnare vizi formali o sostanziali, il contribuente dovrebbe evitare adesioni o pagamenti collegati da parte di coobbligati che possano estinguere la controversia; in caso contrario la controversia rischia di essere dichiarata estinta senza che il merito venga deciso.
- La questione della correttezza della notifica via servizio postale, della sottoscrizione della cartella e della completezza della motivazione può restare non decisa in caso di sopravvenuta definizione agevolata; tali profili vanno tempestivamente valorizzati se si intende ottenere una pronuncia sul merito.
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