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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28637/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura generale impugnava il decreto della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni volto alla nomina di un tutore (o protutore) italiano e alla verifica delle misure di accoglienza per minori ucraini giunti in Italia l'8/3/2022. La Procura sosteneva che le funzioni della tutrice ucraina, amministratrice dell'istituto per l'infanzia dov'erano stati collocati i minori, fossero strettamente legate alla presenza stabile dei minori nell'istituto e quindi, dopo il trasferimento in Italia, tali funzioni sarebbero cessate. Perciò i minori sarebbero da considerare "minori stranieri non accompagnati" ai sensi della legge italiana n.47/2017 e competenti le autorità italiane a nominare un tutore e ad adottare misure di protezione. La Procura invocava altresì la disciplina della Convenzione dell'Aja 1996 (artt. 5, 6, 14, 23) e l'art.245 del Codice della Famiglia ucraino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale. Ha confermato il ragionamento dei giudici di merito: alla luce dell'art.245 del Codice della Famiglia ucraino la responsabile dell'istituto risultava nominata tutrice secondo il diritto ucraino; la Convenzione dell'Aja del 1996 (art.23 e correlati) impone il riconoscimento, di regola, delle misure adottate dallo Stato contraente di origine, con la conseguenza che i minori, essendo giunti in Italia accompagnati dalla tutrice legalmente nominata in Ucraina, non possono essere qualificati come "minori stranieri non accompagnati" ai sensi della legge n.47/2017. Ne consegue che non era dovuta la nomina di un tutore italiano (che avrebbe esautorato il tutore ucraino). La Corte ha comunque sollecitato l'attivazione dei servizi sociali per verificare le condizioni dei minori e fornire supporto alla tutrice ucraina. Non si è disposta condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art.19 d.lgs. 142/2015

    Norma richiamata nella vicenda come base procedurale per il ricorso iniziale della Procura circa la nomina di tutela; non è spiegata oltre nel testo ma collegata alla procedura minorile e alle competenze della Procura

  • legge n.47/2017

    Definisce la nozione di "minore straniero non accompagnato" e le misure di protezione; la Corte ha ritenuto che la definizione non si applica quando il minore è accompagnato da un tutore legale nominato secondo l'ordinamento di provenienza

  • art.245 Codice della Famiglia dell'Ucraina

    Attribuisce ai preposti agli istituti per l'infanzia la qualifica di tutore; la Corte ha ritenuto questa nomina valida e documentata e, pertanto, suscettibile di essere riconosciuta in Italia

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (art.5)

    Stabilisce la competenza delle autorità dello Stato di residenza abituale del minore e regole generali sulla competenza per misure di protezione

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (art.6)

    Prevede che per minori rifugiati o trasferiti a seguito di gravi disordini le autorità dello Stato sul cui territorio si trovano esercitino la competenza; la Corte ha applicato la disciplina complessiva della Convenzione per risolvere la fattispecie

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (art.11)

    Consente alle autorità di ogni Stato contraente di adottare misure di protezione in caso d'urgenza; richiamato per la facoltà di intervento in situazioni urgenti

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (art.13)

    Disciplina la risoluzione di conflitti di competenza tra autorità degli Stati contraenti e l'astensione dall'adottare misure se corrispondenti misure sono in corso in altro Stato

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (art.14)

    Stabilisce che le misure adottate restano in vigore nei loro limiti fino a eventuale modifica da parte delle autorità competenti; usata per sostenere l'efficacia delle misure adottate in Ucraina

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (art.15 e art.16)

    Regolano la legge applicabile alle misure di protezione e l'effetto della legge dello Stato di residenza abituale; confermano che le autorità applicano la propria legge e le regole sull'attribuzione della responsabilità genitoriale

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (art.23)

    Prevede il riconoscimento di pieno diritto negli altri Stati contraenti delle misure adottate; la Corte l'ha interpretata come base per riconoscere la qualifica di tutore conferita in Ucraina

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (artt.24 e 25)

    Consentono di chiedere alle autorità dello Stato richiesto di pronunciarsi sul riconoscimento di una misura e vincolano lo Stato richiesto alle constatazioni di fatto dell'autorità che ha adottato la misura

  • Convenzione dell'Aja 19/10/1996 (artt.33,34,40,43)

    Art.33/34: procedure di consultazione e scambio di informazioni per collocamenti internazionali; art.40: rilascio di certificati attestanti qualità e poteri; art.43: esenzione da legalizzazione; citati come strumenti pratici per verificare e riconoscere le qualifiche straniere

  • art.42 legge n.218/1995

    Richiama l'applicazione della Convenzione dell'Aja 1996 in materia di protezione dei minori quale criterio di conflitto di leggi e competenza

Massime di principio

  • Se un minore giunge in Italia accompagnato da una persona che è stata nominata tutore o rappresentante legale dallo Stato di provenienza, tale nomina va valutata e, in mancanza di profili di incompetenza o nullità, deve essere normalmente riconosciuta dall'Italia in base all'art.23 della Convenzione dell'Aja 1996
  • La qualifica di "minore straniero non accompagnato" secondo la legge italiana scatta solo quando il minore sia effettivamente privo di una rappresentanza legale valida; la presenza di un tutore straniero nominato secondo il diritto dello Stato di origine esclude tale qualificazione salvo prova contraria
  • In caso di trasferimenti a seguito di conflitto o gravi disordini (minori rifugiati), le autorità dello Stato in cui il minore si trova possono adottare misure d'urgenza, ma ciò non comporta automaticamente la sostituzione della tutela già legittimamente attribuita nello Stato di origine
  • Quando sussistono difficoltà pratiche (es. lingua, accesso ai servizi) riconoscere la titolarità formale del tutore straniero non esime i servizi locali dall'obbligo di intervento: bisogna attivare servizi sociali per verificare le condizioni e fornire supporto operativo al tutore straniero
  • Il riconoscimento può essere negato se emerge che la misura straniera è stata adottata da autorità incompetenti o in violazione di garanzie fondamentali; pertanto è necessario esaminare documenti, certificati (art.40) e, se necessario, consultare le Autorità centrali (art.33)
  • Prima di nominare un tutore nazionale occorre accertare documentalmente l'effettiva carenza di rappresentanza legale del minore; la nomina di un tutore italiano è misura eccezionale quando la tutela straniera non opera o contrasta con l'interesse superiore del minore
  • Per trasferimenti o collocamenti transfrontalieri è consigliabile utilizzare gli strumenti di cooperazione previsti dalla Convenzione (scambio di informazioni, consultazione autorità centrali) per evitare conflitti di competenza e garantire il superiore interesse del minore

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