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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28661/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla TARI riferita all'annualità 2016 per locali commerciali: Fashion Point sosteneva che nei locali si producevano prevalentemente imballaggi secondari e terziari (rifiuti speciali) non assimilabili ai rifiuti urbani e quindi non soggetti alla tassa; il Comune contestava la mancata prova della prevalenza di rifiuti speciali, l'asserita genericità delle denunce e la possibilità/competenza comunale di assimilare rifiuti speciali agli urbani o di escluderne l'auto-smaltimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso del Comune ma ha accolto il sesto motivo: ha cassato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva escluso integralmente l'applicazione della TARI sulle superfici ritenute produttrici di imballaggi secondari/terziari, disponendo il rinvio alla CTR Abruzzo in diversa composizione perché valuti, conformandosi ai principi illustrati, la corretta distinzione tra parte variabile (esente se provata produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e autosmaltiti) e parte fissa della tariffa (sempre dovuta integralmente in ragione del possesso/detenzione delle superfici). Sono stati confermati i principi secondo cui gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che l'onere della prova della non tassabilità grava sul contribuente, mentre il Comune resta tenuto ad applicare la quota fissa anche quando la quota variabile venga esclusa.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), art.1

    Definisce il presupposto della TARI (possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani) e prevede l'esclusione dalla superficie tassabile della parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; distingue parte variabile (relativa alla quantità di rifiuti) e parte fissa (sempre dovuta per coprire costi generali/investimenti).

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'ambiente)

    artt. 183, 195, 198, 216-bis, 218, 221, 224, 226

    Fornisce le definizioni e la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio: gli imballaggi terziari sono assoggettati a regime speciale e non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; disciplina la gestione e l'assimilazione dei rifiuti speciali, prevedendo limiti e condizioni per il loro conferimento al servizio pubblico.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n.158

    Richiamato in relazione ai criteri tecnici e normativi sulla gestione dei rifiuti; la Corte ne utilizza i principi nel confronto sull'esclusione dalla tariffa.

  • Regolamento comunale TARI

    art.3, art.9, art.13, art.25

    Regolamenti comunali possono prevedere riduzioni o criteri di assimilazione ma non possono assimilare per legge gli imballaggi terziari agli urbani: le previsioni regolamentari contrastanti con la disciplina statale vanno disapplicate in parte qua; il regolamento può comunque prevedere riduzioni della quota variabile per rifiuti assimilati avviati al riciclo.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari laddove non sia attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: i regolamenti comunali che prevedono tale assimilazione vanno disapplicati.
  • La TARI è composta da una quota variabile (collegata alla quantità/qualità dei rifiuti) e da una quota fissa (destinata a coprire costi generali e investimenti); la quota variabile non è dovuta sulle superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, ma la quota fissa resta dovuta per intero.
  • Sull'onere della prova: il contribuente che chiede l'esclusione o la riduzione deve fornire prova (denuncia, planimetrie, formulari, contratti di smaltimento, perizia) della natura special e della prevalenza/continuità della produzione e dell'auto-smaltimento; il giudice valuta complessivamente le risultanze istruttorie.
  • La semplice esistenza di presenza umana o accessi ai locali non esclude automaticamente la non tassabilità se è dimostrata la prevalenza e continuità nella produzione di rifiuti speciali.
  • Questioni nuove non sollevate in primo grado o in appello sono normalmente inammissibili in cassazione; il ricorso di legittimità controlla l'interpretazione e l'applicazione della legge e non riformula fatti non dedotti in sede di merito.
  • In casi analoghi, l'ente impositore che contesta la non tassabilità deve valutare e chiedere il pagamento della quota fissa, anche se la parte variabile viene esclusa.

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