Cassazione Civile, Sentenza n. 28661/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla TARI riferita all'annualità 2016 per locali commerciali: Fashion Point sosteneva che nei locali si producevano prevalentemente imballaggi secondari e terziari (rifiuti speciali) non assimilabili ai rifiuti urbani e quindi non soggetti alla tassa; il Comune contestava la mancata prova della prevalenza di rifiuti speciali, l'asserita genericità delle denunce e la possibilità/competenza comunale di assimilare rifiuti speciali agli urbani o di escluderne l'auto-smaltimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso del Comune ma ha accolto il sesto motivo: ha cassato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva escluso integralmente l'applicazione della TARI sulle superfici ritenute produttrici di imballaggi secondari/terziari, disponendo il rinvio alla CTR Abruzzo in diversa composizione perché valuti, conformandosi ai principi illustrati, la corretta distinzione tra parte variabile (esente se provata produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e autosmaltiti) e parte fissa della tariffa (sempre dovuta integralmente in ragione del possesso/detenzione delle superfici). Sono stati confermati i principi secondo cui gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che l'onere della prova della non tassabilità grava sul contribuente, mentre il Comune resta tenuto ad applicare la quota fissa anche quando la quota variabile venga esclusa.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), art.1
Definisce il presupposto della TARI (possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani) e prevede l'esclusione dalla superficie tassabile della parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; distingue parte variabile (relativa alla quantità di rifiuti) e parte fissa (sempre dovuta per coprire costi generali/investimenti).
D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'ambiente)
artt. 183, 195, 198, 216-bis, 218, 221, 224, 226
Fornisce le definizioni e la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio: gli imballaggi terziari sono assoggettati a regime speciale e non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; disciplina la gestione e l'assimilazione dei rifiuti speciali, prevedendo limiti e condizioni per il loro conferimento al servizio pubblico.
Richiamato in relazione ai criteri tecnici e normativi sulla gestione dei rifiuti; la Corte ne utilizza i principi nel confronto sull'esclusione dalla tariffa.
Regolamento comunale TARI
art.3, art.9, art.13, art.25
Regolamenti comunali possono prevedere riduzioni o criteri di assimilazione ma non possono assimilare per legge gli imballaggi terziari agli urbani: le previsioni regolamentari contrastanti con la disciplina statale vanno disapplicate in parte qua; il regolamento può comunque prevedere riduzioni della quota variabile per rifiuti assimilati avviati al riciclo.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari laddove non sia attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: i regolamenti comunali che prevedono tale assimilazione vanno disapplicati.
- La TARI è composta da una quota variabile (collegata alla quantità/qualità dei rifiuti) e da una quota fissa (destinata a coprire costi generali e investimenti); la quota variabile non è dovuta sulle superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, ma la quota fissa resta dovuta per intero.
- Sull'onere della prova: il contribuente che chiede l'esclusione o la riduzione deve fornire prova (denuncia, planimetrie, formulari, contratti di smaltimento, perizia) della natura special e della prevalenza/continuità della produzione e dell'auto-smaltimento; il giudice valuta complessivamente le risultanze istruttorie.
- La semplice esistenza di presenza umana o accessi ai locali non esclude automaticamente la non tassabilità se è dimostrata la prevalenza e continuità nella produzione di rifiuti speciali.
- Questioni nuove non sollevate in primo grado o in appello sono normalmente inammissibili in cassazione; il ricorso di legittimità controlla l'interpretazione e l'applicazione della legge e non riformula fatti non dedotti in sede di merito.
- In casi analoghi, l'ente impositore che contesta la non tassabilità deve valutare e chiedere il pagamento della quota fissa, anche se la parte variabile viene esclusa.
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