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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28640/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.480/16 che aveva riformato la prima decisione e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento e l'applicazione di sanzioni notificate dalla Regione Toscana in recupero dell'imposta regionale sui canoni di concessione demaniale per l'anno 2007, relativa a un accordo sostitutivo di concessione demaniale intervenuto con l'Autorità Portuale di Livorno per un punto di ormeggio a Capraia Isola. La società deduceva (i) nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni e mancata ricostruzione dei fatti e delle ragioni della prima decisione (art.360, comma 1, n.4 c.p.c.); (ii) violazione e falsa applicazione della normativa statale e regionale che non consentirebbe alla Regione di applicare e percepire quel tributo, nonché l'illegittimità della base imponibile discrezionale; (iii) questione di legittimità costituzionale dell'art.6 LR n.57/98 in relazione all'art.117, co.2, lett. e) Cost. per indebita competenza regionale in materia tributaria.

La decisione

Prima dell'esame sul merito le parti hanno depositato il 30 marzo 2023 una dichiarazione congiunta di rinuncia ex art.390 c.p.c. ai rispettivi atti del processo, in forza di un accordo transattivo (rateazione delle somme richieste dalla Regione) regolarmente adempiuto. Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di estinzione. La Corte ha dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese. La Corte ha anche ritenuto non dovuto, nella specie, un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla L. n.228/2012). Non c'è stata pronuncia sul merito delle questioni sostanziali e/o costituzionali, essendo il giudizio definito per transazione e rinuncia.

Norme richiamate

  • L. 281/1970

    Richiamata come riferimento normativo nel quadro delle norme che disciplinano i canoni di concessione demaniale; nella vicenda è stata indicata tra le premesse normative su cui la Regione ha fondato il recupero dell'imposta

  • L. reg. 2/1971

    Norma regionale citata come parte del quadro regolamentare relativo ai canoni e alle concessioni demaniali richiamato nella motivazione dell'accertamento regionale

  • L. reg. 85/1995

    Ulteriore norma regionale richiamata a supporto dell'azione impositiva della Regione; il giudice d'appello aveva considerato legittimo l'accertamento fondato su tale insieme normativo

  • Art. 6 LR n.57/1998

    Norma regionale contestata dal ricorrente come possibile fonte di illegittimo esercizio di potestà impositiva regionale; il ricorrente prospettava una questione di legittimità costituzionale rispetto alla competenza legislativa in materia tributaria

  • Art. 117, co.2, lett. e) Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la materia tributaria è di competenza dello Stato e che quindi la normativa regionale (art.6 LR 57/98) potrebbe violare la Costituzione. La questione non è stata comunque decisa per estinzione del processo

  • Art. 360, co.1, n.3 e n.4 c.p.c.

    Articoli invocati come motivi di cassazione: n.4 per denunciare la presunta nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni e insufficiente ricostruzione del processo; n.3 per denunciare violazione e falsa applicazione di norme statali e regionali

  • Art. 390 c.p.c.

    Norma processuale applicata per la dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del processo da parte delle parti; tale rinuncia ha portato all'estinzione del giudizio

  • Art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla L. n.228/2012)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto che, per la particolare ragione sopravvenuta di definizione conciliativa del giudizio, non sussistessero i presupposti per imporre al ricorrente un ulteriore contributo unificato per il gravame

Massime di principio

  • La definizione transattiva e la rinuncia congiunta agli atti ex art.390 c.p.c. estinguono il processo senza che il giudice decida sul merito: le questioni sostanziali e costituzionali rimangono dunque non risolte.
  • Quando vi è un accordo transattivo che prevede pagamento o rateazione regolarmente adempiuta dalla parte ricorrente, la parte resistente (es. Regione) può ottenere l'effetto pratico del recupero delle somme: il procedimento giudiziario può essere estinto a spese compensate.
  • Le censure procedurali (es. mancata trascrizione delle conclusioni) e le doglianze sulla corretta applicazione di norme regionali/ statali devono essere perseguite finché il processo non venga definito consensualmente; la transazione impedisce una pronuncia di legittimità.
  • Nel contenzioso sui tributi regionali relativi a canoni di concessione demaniale, la distinzione tra la natura dell'asset (bene del demanio statale) e l'ente che rilascia la concessione (es. Autorità Portuale) è un punto rilevante di interpretazione fiscale, spesso decisivo nella determinazione della competenza impositiva.
  • Le questioni di attribuzione di competenza normativa tra Stato e Regioni (art.117 Cost.) richiedono, per essere risolte, che il giudice entri sul merito: in presenza di transazione tale opportunità viene meno e la questione rimane aperta.
  • In caso di estinzione per concordato tra le parti, è prassi che il giudice compensi le spese; inoltre, per effetto della definizione conciliativa, può non trovare applicazione l'obbligo di versare ulteriori contributi unificati previsti per il proseguimento del giudizio.

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