Cassazione Civile, Ordinanza n. 27737/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per tributi locali, relativa a importi asseritamente dovuti per ICI di più annualità. La contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la validità della cartella e degli atti presupposti, deducendo in sintesi: la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico; la pretesa assenza di litisconsorzio necessario con l'ente impositore; vizi della notifica della cartella e delle copie prodotte dall'agente della riscossione; carenze motivazionali e probatorie sulla quantificazione del credito e sulla prova della notifica; decadenza dell'ente dal potere di iscrizione a ruolo. In cassazione ha articolato nove motivi, invocando varie violazioni di legge e omessi esami di fatti decisivi. Ha inoltre chiesto, con memoria, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto di un asserito annullamento automatico del debito ai sensi della normativa sopravvenuta sullo stralcio dei carichi sotto soglia.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la questione dello stralcio dei debiti minori, ma ha rigettato la richiesta di cessazione della materia del contendere perché la ricorrente non ha allegato la prova dell'intervenuto annullamento del debito tramite consultazione della situazione debitoria. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte ex art. 360, n. 5, c.p.c. e infondato nel resto; ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva omesso di pronunciare sulla doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico; ha rigettato il terzo motivo sulla notificazione della cartella, osservando che il vizio della notifica dell'atto impugnato non incide, di per sé, sulla cartella se non ai fini della decadenza o della tempestività dell'impugnazione, profili non in contestazione; ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulla decadenza del Comune; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità; ha rigettato il sesto e l'ottavo motivo, ritenendo sufficiente, nel caso concreto, la produzione dell'estratto di ruolo e di copia della relata di notifica; ha rigettato il settimo e il nono motivo, richiamando i principi sulla prova delle copie e sul valore probatorio dell'estratto di ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021
annullamento dei debiti inferiori ad Euro 5.000,00
Lo stralcio opera solo se ricorrono i presupposti di legge, incluso il limite reddituale, e nella sede contenziosa la parte deve allegare la prova dell'intervenuto annullamento del debito.
art. 1, comma 3, d.m. 14 luglio 2021
l'annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021»
Per i carichi rientranti nella disciplina, l'annullamento avviene automaticamente alla data indicata, senza necessità di comunicazione individuale al contribuente.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla legittimazione e al rapporto tra concessionario ed ente impositore.
Richiamato più volte in tema di riparto dell'onere della prova, sia con riferimento ai vizi degli atti presupposti sia alla prova della notificazione e della conformità delle copie prodotte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure di omesso esame sono dichiarate inammissibili quando non conformi ai requisiti elaborati dalle Sezioni Unite.
Disciplina la notifica della cartella esattoriale; ai fini della prova del perfezionamento notificatorio è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con relata di notifica o di documentazione equipollente nei termini affermati dalla giurisprudenza richiamata.
Richiamato quale norma sulle modalità di notificazione degli atti impositivi e presupposti della cartella.
Richiamato in relazione ai rapporti tra concessionario della riscossione e ente impositore.
La validità della notificazione va valutata con riguardo alla copia consegnata al destinatario; la mancanza di elementi essenziali della relazione in tale copia può determinare nullità della notificazione.
L'estratto di ruolo deve contenere gli elementi essenziali per identificare il debitore e la pretesa iscritta a ruolo.
Richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti impositivi.
Richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell'atto amministrativo.
art. 27, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in tema di prova della notifica della cartella.
art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1999
Richiamato in combinato con la disciplina sulla notificazione e prova della cartella.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la conformità delle copie prodotte.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri istruttori e alla prova nel processo tributario.
Richiamato nel nono motivo per omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali.
In caso di contestazione della conformità delle copie agli originali, il giudice deve valutare le specifiche difformità dedotte e gli elementi istruttori disponibili, senza escludere automaticamente la prova documentale.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
Richiamato solo per escluderne l'applicazione ratione temporis al caso concreto.
Massime di principio
- Quando un debitore deduce l'intervenuto stralcio automatico di un carico affidato alla riscossione, in giudizio deve allegare elementi idonei a dimostrare l'effettiva inclusione del debito nei presupposti di legge e l'avvenuto annullamento, non essendo sufficiente una mera affermazione difensiva.
- Nell'impugnazione della cartella esattoriale per omessa notifica dell'atto presupposto, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: il contribuente può agire contro l'uno o contro l'altro, e l'eventuale questione attiene alla legittimazione o alla regolarità del contraddittorio solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
- Il vizio di notificazione dell'atto prodromico non incide automaticamente sulla validità della cartella, ma rileva solo ai fini della decadenza dell'amministrazione, della prescrizione o della tempestività dell'impugnazione, se tali profili siano specificamente dedotti e pertinenti al caso concreto.
- In tema di prova della notifica della cartella, la produzione dell'estratto di ruolo e di copia della relata può essere sufficiente quando contenga gli elementi essenziali del credito e della riferibilità al debitore; la contestazione della conformità delle copie richiede una valutazione del giudice sulle specifiche difformità e sugli ulteriori elementi istruttori disponibili.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non rispetta i rigorosi requisiti di specificità e di decisività elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; analogamente, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non riproduce il contenuto dell'atto o del documento sul quale si fonda la critica.
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