Cassazione Civile, Ordinanza n. 27667/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione, da parte della Corte d'appello, dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea, anche non finalizzata all'esproprio, dovute per alcuni terreni situati in zona golenale e interessati da lavori di ristrutturazione del ponte sul Po. La Corte territoriale aveva riconosciuto ai proprietari anche una somma per l'occupazione temporanea di aree destinate a cantiere. La Provincia di Mantova ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando formalmente la violazione degli artt. 40, comma 2, e 32, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001. In sostanza, però, ha contestato la stima del consulente tecnico d'ufficio recepita dalla Corte d'appello: secondo la ricorrente, il consulente avrebbe applicato in modo decontestualizzato il criterio del costo di costruzione per un piazzale in rilevato, senza tener conto della vetustà del manufatto, dei vincoli idraulici e paesistici, della non edificabilità dell'area e del fatto che il valore attribuito sarebbe stato superiore ai valori di mercato, a quelli fiscali e perfino a quello di aree residenziali vicine. La Provincia sosteneva inoltre che il danno avrebbe dovuto essere parametrato al canone di locazione percepito e che l'intervento aveva comunque aumentato il valore del piazzale. Resistono i proprietari e, con controricorso adesivo, la società appaltatrice capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura mirasse in realtà a ottenere un nuovo accertamento dei fatti e una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e del valore dell'indennità, operazioni precluse in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva dato conto sia delle conclusioni del CTU sia delle osservazioni del consulente di parte della Provincia, senza presentare errori logici o scientifici tali da imporre una motivazione ulteriore sull'adesione al parere peritale. Ha anche osservato che il ricorso non indicava in quale modo e con quali specifiche contestazioni le valutazioni del CTU fossero state già dedotte nel merito, sicché le questioni risultavano nuove e, comunque, involgenti profili di merito non scrutinabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato in solido la Provincia e la società appaltatrice aderente al ricorso alla rifusione delle spese in favore dei proprietari, compensando le spese solo rispetto alle parti non costituite, e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, se la censura riguarda in realtà l'apprezzamento della consulenza tecnica e dei fatti.
d.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 2
È richiamato dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe la stima dell'indennità, ma la Corte non entra nel merito applicativo perché la censura è reputata inammissibile.
d.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1
È richiamato dalla ricorrente come parametro di determinazione del valore, ma la Corte non affronta il merito della sua applicazione per la natura inammissibile del motivo.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo tale rito.
Le parti hanno depositato memoria in vista della decisione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.
Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato quale modificazione del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio.
- Quando il giudice di merito recepisce le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a una motivazione ulteriore se la motivazione dà conto delle criticità sollevate e non presenta evidenti illogicità o errori scientifici.
- Per contestare in cassazione la consulenza tecnica d'ufficio occorre allegare di aver già mosso specifiche critiche nel giudizio di merito e indicarne i passaggi rilevanti, altrimenti la censura difetta di autosufficienza ed è inammissibile per novità.
- Le doglianze che presuppongono una ricostruzione alternativa del valore del bene o dell'indennità, senza denunciare veri vizi di legittimità, restano riservate al giudice di merito.
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