DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce per il 2021 contributi a fondo perduto per operatori economici e start-up, sostegni ai comparti sciistici, autonomi e professionisti, proroghe fiscali e della riscossione, annullamento di carichi fino a 5.000 euro, agevolazioni per controlli automatizzati, riduzione delle bollette elettriche e dell’abbonamento RAI per determinati operatori. Prevede inoltre misure IVA, contabili, sugli aiuti di Stato e sul Fondo indennizzi risparmiatori.
Misure fiscali e di sostegno economico per l’emergenza COVID-19
Misure fiscali e di sostegno economico per l’emergenza COVID-19
Il provvedimento, adottato nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce misure temporanee di sostegno alle imprese, ai professionisti, ai lavoratori autonomi e ai settori maggiormente colpiti, insieme a proroghe fiscali, interventi sulla riscossione e riduzioni di oneri energetici.
Contributo a fondo perduto per operatori economici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che esercitano attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Sono esclusi:
- soggetti con attività cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo tale data;
- enti pubblici;
- soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Il beneficio spetta ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. È necessario che la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a quella del 2019. Per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche senza tale requisito, considerando i mesi successivi all’attivazione.
L’importo è calcolato sulla differenza tra le medie mensili 2019 e 2020, applicando percentuali differenziate in base a ricavi o compensi:
- 60% fino a 100.000 euro;
- 50% oltre 100.000 e fino a 400.000 euro;
- 40% oltre 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20% oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è compreso tra 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti, e non può superare 150.000 euro. Non è pignorabile. Non concorre alla formazione del reddito imponibile, né della base imponibile IRAP. Il beneficiario può optare irrevocabilmente per il riconoscimento integrale sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 telematico, senza applicazione dei limiti ordinari indicati dalla norma.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario delegato, entro 60 giorni dall’avvio della procedura. Modalità, contenuto e termini sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano, ove compatibili, le regole già previste per il contributo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34/2020, comprese quelle su erogazione, controlli e sanzioni.
Contributo per start-up
Per il solo anno 2021 è previsto un contributo fino a 1.000 euro per i soggetti titolari di reddito d’impresa che:
- hanno attivato la partita IVA tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
- hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, secondo il registro delle imprese;
- non hanno diritto al contributo ordinario perché il fatturato medio mensile 2020 non è diminuito almeno del 30% rispetto al 2019;
- possiedono gli ulteriori requisiti previsti per il contributo ordinario.
La misura opera nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2021. Criteri e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Aiuti di Stato e autodichiarazioni
Le agevolazioni indicate dalla norma, compreso il contributo a fondo perduto, sono soggette ai limiti e alle condizioni delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato COVID-19.
Gli aiuti della sezione 3.1 possono essere cumulati con altri aiuti autorizzati nella stessa sezione, previa autodichiarazione dell’impresa. Per l’accesso alla sezione 3.12 occorre attestare le condizioni previste dal relativo paragrafo 87. Un decreto ministeriale stabilisce le modalità di verifica, monitoraggio e controllo successivo. Ai fini del cumulo si applica la nozione europea di “impresa unica”.
Proroga del versamento IRAP
Il termine previsto dall’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 per il versamento dell’IRAP è prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021.
Rivalutazione dei beni d’impresa
La rivalutazione prevista dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104/2020 può essere effettuata anche nel bilancio dell’esercizio immediatamente successivo, limitatamente ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.
Per questa rivalutazione successiva non è consentito:
- affrancare il saldo attivo;
- ottenere il riconoscimento degli effetti fiscali.
Fondo per il settore sciistico
Per la mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021 è istituito un fondo di 700 milioni di euro per il 2021, destinato agli operatori economici dei comuni situati nei comprensori sciistici.
La ripartizione è prevista come segue:
- 430 milioni agli esercenti di impianti di risalita a fune, con contributo pari al 70% della media dei ricavi di biglietteria 2017-2019, ridotta al 70% per l’incidenza dei costi fissi;
- 40 milioni a maestri di sci iscritti agli albi professionali e alle scuole di sci, ripartiti tra regioni e province autonome in base agli iscritti al 14 febbraio 2021;
- 230 milioni alle regioni e province autonome per contributi alle imprese turistiche localizzate nei comuni dei comprensori sciistici.
Regioni e province autonome definiscono comprensori, comuni, criteri e modalità di assegnazione delle risorse di propria competenza. Il contributo ai maestri di sci non è cumulabile con le indennità previste dall’articolo 10. Gli aiuti sono subordinati alle regole europee sugli aiuti di Stato e, per gli impianti di risalita, all’autorizzazione della Commissione europea.
Il fondo è stato successivamente incrementato di 100 milioni e di ulteriori 30 milioni per il 2021.
Fondo per autonomi e professionisti
La dotazione del fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 per l’esonero contributivo di lavoratori autonomi e professionisti è incrementata da 1.000 a 2.500 milioni di euro per il 2021.
Il beneficio è concesso nel rispetto della sezione 3.1 del Quadro temporaneo europeo e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Riscossione e definizioni agevolate
È prorogata al 30 aprile la sospensione delle attività dell’agente della riscossione precedentemente fissata al 28 febbraio.
Per le rate delle definizioni agevolate:
- le rate scadute nel 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021;
- le rate scadute il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021.
Il pagamento integrale entro tali termini mantiene l’efficacia delle definizioni, applicandosi la tolleranza prevista dalla disciplina richiamata.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione devono essere presentate:
- entro il 31 dicembre 2023 per le quote affidate nel 2018;
- entro il 31 dicembre 2024 per quelle affidate nel 2019;
- entro il 31 dicembre 2025 per quelle affidate nel 2020;
- entro il 31 dicembre 2026 per quelle affidate nel 2021.
Per i carichi affidati durante il periodo di sospensione e fino al 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi alcuni termini relativi alla procedura di riscossione e di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione delle entrate interessate.
Sono fatti salvi gli atti, i provvedimenti, gli adempimenti, gli effetti e i rapporti giuridici sorti tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata in vigore del decreto.
Annullamento dei carichi fino a 5.000 euro
Sono automaticamente annullati i debiti residui, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento riguarda:
- persone fisiche con reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche con reddito imponibile relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a 30.000 euro.
Un decreto ministeriale stabilisce modalità e date dell’annullamento, del discarico e della cancellazione dalle scritture degli enti creditori. Per gli enti soggetti al decreto legislativo n. 118/2011 è possibile ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in un massimo di dieci annualità costanti.
Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale sono sospese la riscossione e la prescrizione dei debiti interessati. Le somme già versate prima dell’annullamento restano definitivamente acquisite.
Sono esclusi dall’annullamento determinati carichi relativi a procedimenti penali, risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e IVA riscossa all’importazione.
Definizione delle comunicazioni di irregolarità
Gli operatori con partita IVA attiva che nel 2020 hanno registrato una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto al 2019 possono definire le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni.
La misura riguarda:
- comunicazioni relative alle dichiarazioni del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione normativa;
- comunicazioni relative alle dichiarazioni del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.
La definizione comprende imposte, interessi e contributi previdenziali, con esclusione di sanzioni e somme aggiuntive. Il pagamento deve avvenire nei termini e secondo le modalità del decreto legislativo n. 462/1997. In caso di mancato o parziale pagamento la definizione perde efficacia e si applicano le regole ordinarie.
Le somme già versate restano acquisite e non possono essere rimborsate o utilizzate in compensazione del debito residuo. I termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate nel 2019 sono prorogati di un anno.
Ulteriori proroghe e adempimenti fiscali
Sono prorogati o modificati diversi termini:
- alcune disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni si applicano fino al 30 aprile 2021;
- il termine relativo ad alcuni atti dell’amministrazione finanziaria è prorogato al 31 gennaio 2022;
- i termini del 16 marzo 2021 per specifici adempimenti di assistenza fiscale, dichiarativi e di comunicazione sono prorogati al 31 marzo 2021;
- il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata è prorogato, per il 2021, dal 30 aprile al 10 maggio;
- gli importi relativi al periodo contabile di giugno 2021 possono essere versati entro il 30 novembre 2021, con interessi legali calcolati giorno per giorno.
La dichiarazione e il versamento dell’imposta sui servizi digitali per le operazioni imponibili 2020 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 16 maggio 2021.
Per il periodo d’imposta 2019, la conservazione dei documenti informatici è considerata tempestiva se completata entro i tre mesi successivi al termine previsto per la stampa o conservazione dei registri.
Dichiarazione precompilata IVA
La decorrenza della messa a disposizione delle bozze dei documenti IVA è differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2021, con soppressione di una delle precedenti categorie di documenti.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA, oltre alle bozze dei documenti già previste.
Fondo indennizzi risparmiatori
Per accelerare la liquidazione degli indennizzi del Fondo indennizzi risparmiatori, la commissione competente può essere composta da un numero di membri non superiore a 14, anziché essere necessariamente composta da 9 membri.
Restano fermi i requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità e il limite di spesa di 1,2 milioni di euro per il 2021.
Riduzione delle bollette elettriche
Per aprile, maggio e giugno 2021 ARERA deve ridurre la spesa delle utenze elettriche in bassa tensione diverse da quelle domestiche, con riferimento alle componenti relative al trasporto e gestione del contatore e agli oneri generali di sistema.
La riduzione riguarda in particolare:
- le componenti tariffarie fisse per punto di prelievo;
- per le utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle componenti indicate, parametrata convenzionalmente a una potenza impegnata di 3 kW.
La misura opera senza aggravi tariffari per gli utenti interessati e nel limite di 600 milioni di euro per il 2021. È stata successivamente estesa anche al mese di luglio 2021, nel limite di ulteriori 200 milioni di euro.
Esenzione dal canone RAI
Per tutto il 2021 sono esonerate dal pagamento del canone di abbonamento radio-televisivo:
- le strutture ricettive;
- le attività di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico;
- le attività similari svolte da enti del Terzo settore.
Per i versamenti già effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100% dell’importo versato. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Rivalutazione degli immobili alberghieri
In via interpretativa, le disposizioni sulla rivalutazione degli immobili alberghieri e termali si applicano, alle medesime condizioni, anche agli immobili concessi in locazione o affitto d’azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale e agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Nel caso di affitto d’azienda, la rivalutazione è ammessa se le quote di ammortamento sono deducibili dal concedente ai sensi del TUIR. Per gli immobili in costruzione, rinnovo o completamento la destinazione risulta dai titoli edilizi oppure, negli altri casi, dalla categoria catastale.
Proroga del versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Per l’imposta sulle transazioni finanziarie sono differiti i termini ordinari di versamento e dichiarazione. In sede di prima applicazione, l’imposta sulle operazioni imponibili del 2020 deve essere versata entro il 16 maggio 2021 e dichiarata entro il 30 giugno 2021.
Incentivi alla mobilità sostenibile
Le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli rimborsano al venditore il contributo spettante e recuperano l’importo come credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 telematico.
Il credito non è soggetto ai limiti ordinari di compensazione indicati dalla normativa richiamata. Le modalità operative sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Proroga relativa al termine di versamento dei carichi fiscali
Per il 2021 è estesa l’applicazione della disciplina prevista per determinati carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 24 settembre 2014.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 94 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 22 mar 2021DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
- Decreto legge · 13 mar 2021DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31
- Decreto legge · 13 mar 2021DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30
- Decreto legge · 1 apr 2021DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
- Decreto legge · 1 apr 2021DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 45
- Decreto legge · 5 mar 2021DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →