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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27663/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da una procedura espropriativa riguardante un terreno ritenuto di proprietà di privati e di una società collegata. In origine il Tribunale aveva condannato il Comune al risarcimento del danno per la mancata notificazione del decreto di esproprio, oltre a liquidare l'indennità di occupazione temporanea. In seguito la Corte d'appello ha riqualificato la domanda come opposizione alla stima e ha rideterminato le indennità di espropriazione e occupazione, escludendo però il risarcimento del danno da ritardata notifica del decreto. Dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello, in sede rescissoria, ha comunque negato il danno da tardiva notifica, ritenendo che per una parte vi fosse un errore non decisivo e, per la società, che al momento del decreto non fosse ancora proprietaria dei beni. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo deduceva la violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza di rinvio si fosse fondata su un fatto supposto ma smentito dagli atti, e quindi su un errore revocatorio; il secondo, limitato alla società, lamentava la violazione delle norme sull'espropriazione e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, essendo intervenuto l'acquisto dopo l'espropriazione, essa fosse comunque titolare del diritto alle indennità sostitutive e legittimata a pretenderle con gli accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione del danno da omessa o tardiva notificazione del decreto di esproprio fosse già coperta da giudicato interno e, comunque, già definita tra le stesse parti con precedente ordinanza di legittimità, la quale aveva chiarito che il pregiudizio allegabile poteva consistere solo nel danno da ritardata riscossione dell'indennità, già riconosciuto mediante interessi legali sugli importi dovuti. Di conseguenza, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a rimettere in discussione un profilo precluso; il secondo motivo, pur formulato dalla sola società, è stato parimenti dichiarato inammissibile poiché il giudicato sulla non risarcibilità ulteriore del danno da tardiva notifica si estendeva anche a tale domanda. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio è invocabile solo nei limiti consentiti, ma non può essere utilizzato per aggirare un giudicato già formatosi sulla questione controversa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciato non può essere dedotto per rimettere in discussione un capo di decisione ormai coperto da giudicato interno.

  • art. 52 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato dai ricorrenti per fondare la pretesa all'indennità/espropriazione, ma la Corte non ne affronta il merito per la preclusione derivante dal giudicato.

  • artt. 14 e 19 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    invocati per sostenere la legittimazione della società quale interessata al pagamento dell'indennità, ma la domanda è stata ritenuta coperta da giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La questione del danno da omessa o tardiva notificazione del decreto di esproprio non può essere riproposta in cassazione quando risulti già definita da un giudicato interno o da precedente decisione di legittimità tra le stesse parti.
  • Il pregiudizio risarcibile per la tardiva notificazione del decreto di esproprio può consistere soltanto nel danno da ritardata riscossione dell'indennità, non in una nuova e autonoma pretesa risarcitoria sganciata dall'accessorio del credito indennitario.
  • L'errore revocatorio non è configurabile quando la censura, pur formalmente diretta contro un errore di fatto, mira in realtà a rimettere in discussione una statuizione già coperta da giudicato o una valutazione giuridica della controversia.
  • Quando una ratio decidendi autonoma resta intatta, l'impugnazione che colpisca solo una delle ragioni poste a fondamento della decisione non può condurre all'accoglimento del ricorso.
  • La mancata costituzione dell'intimato può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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