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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27665/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento contestando alla società un'operazione ritenuta abusiva ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000: immissione di liquidità da parte del socio e legale rappresentante, acquisto da parte della società di titoli azionari, successiva iscrizione dei titoli tra l'attivo circolante anziché tra le immobilizzazioni finanziarie, con conseguente possibilità di dedurre minusvalenze; secondo l'Ufficio lo schema si era ripetuto nel tempo. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, decadenza, violazione dell'art. 43 TUIR, vizio di motivazione e insussistenza dei presupposti dell'abuso del diritto. La CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato la decisione, ritenendo che nel comportamento societario non vi fossero artifizi, manipolazioni o uso improprio/deformato di strumenti giuridici e valorizzando la libertà dei soci di investire in titoli quotati. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente confuso l'assenza di sostanza economica, tipica dell'abuso del diritto/elusione, con concetti attinenti all'evasione; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR spiegato l'iter logico e non avere esaminato specificamente i presupposti dell'abuso del diritto e i motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto nulla la motivazione della sentenza impugnata perché meramente apparente: la Corte territoriale si era limitata a formule generiche e apodittiche, senza dare conto delle censure mosse dall'Agenzia in appello né delle ragioni della conferma della decisione di primo grado. Di conseguenza ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10-bis L. 212/2000

    Per configurare l'abuso del diritto non è necessario dimostrare artifizi o manipolazioni, ma occorre verificare l'assenza di sostanza economica dell'operazione e la non conformità dell'uso degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio in tema di abuso del diritto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 43 TUIR

    Richiamato dalla società nel giudizio di merito come norma la cui violazione era stata dedotta contro l'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • In tema di abuso del diritto tributario, la nozione rilevante non coincide con l'artifizio o la manipolazione propri dell'evasione: il giudice deve verificare l'assenza di sostanza economica dell'operazione e l'eventuale conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.
  • La motivazione della sentenza, anche se redatta per relationem, è valida solo se consente di comprendere in modo chiaro, univoco ed esaustivo il percorso argomentativo seguito e dà conto specificamente dei motivi di impugnazione esaminati.
  • La motivazione è meramente apparente e determina nullità della sentenza quando si limita ad affermazioni generiche o apodittiche, senza affrontare le censure decisive e senza rendere percepibile il ragionamento decisorio.
  • Nel giudizio di appello il giudice deve esplicitare le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado con riferimento ai motivi specificamente dedotti dall'appellante; la mera adesione alla pronuncia precedente non è sufficiente se non accompagnata da autonoma valutazione critica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

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