Cassazione Civile, Ordinanza n. 27662/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva effettuato, nei confronti di una società operante nel settore cinematografico, la liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2014, recuperando un credito d'imposta per incentivi al cinema. Secondo l'ufficio, la società non aveva indicato il credito nel quadro RU della dichiarazione, in violazione dell'art. 1, comma 327, della legge n. 244/2007 e dell'art. 8, comma 2, del d.m. 7 maggio 2009; tale omissione, essendo a pena di decadenza, non sarebbe stata emendabile, con conseguente perdita del beneficio. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che l'omissione era un errore formale emendabile in dichiarazione. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme sopra indicate, deducendo che il credito d'imposta per incentivi al cinema doveva essere indicato nella dichiarazione del periodo di riconoscimento a pena di decadenza e che la CTR aveva erroneamente applicato il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per i crediti d'imposta per incentivi al cinema, la normativa e la disciplina attuativa impongono l'indicazione in dichiarazione a pena di decadenza, trattandosi di una dichiarazione con natura di volontà irretrattabile diretta a incidere sulla base imponibile. Ha richiamato precedenti conformi e ha ritenuto non decisiva la disciplina sopravvenuta del d.l. n. 244/2016, convertito nella l. n. 19/2017, perché non avente efficacia interpretativa autentica ma solo pro futuro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 327, L. 24 dicembre 2007, n. 244
istituisce il credito d'imposta per incentivi nel settore cinematografico, il cui godimento è subordinato agli adempimenti dichiarativi previsti dalla disciplina attuativa.
art. 8, comma 2, d.m. 7 maggio 2009
richiamato come base regolamentare dell'obbligo dichiarativo del credito d'imposta.
art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010
I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato
l'indicazione del credito in dichiarazione è requisito perentorio di fruizione del beneficio e la sua omissione comporta decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro di dedotta censura per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamati come disciplina generale dei vizi della volontà, evocata per affermare l'emendabilità solo quando l'errore sia conosciuto o conoscibile dall'amministrazione finanziaria.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
la modifica del 2016 è stata ritenuta applicabile solo per il futuro e non come interpretazione autentica.
Massime di principio
- I crediti d'imposta agevolativi possono essere subordinati, dalla legge e dalla disciplina attuativa, a un onere dichiarativo da assolvere entro un termine perentorio, con conseguente decadenza in caso di omissione.
- La regola generale di emendabilità della dichiarazione fiscale non opera quando la dichiarazione è destinata a produrre un effetto irretrattabile per il sopravvenire di una decadenza prevista dalla disciplina del beneficio.
- Quando la dichiarazione ha funzione non solo ricognitiva ma anche dispositiva, e incide sulla base imponibile o sulla fruizione di un'agevolazione, l'errore dichiarativo non è liberamente correggibile oltre il termine previsto, salvo i casi in cui ricorrano vizi della volontà nei limiti generali e con onere della relativa prova.
- Una modifica normativa successiva che disciplini gli adempimenti dichiarativi del credito d'imposta non si applica retroattivamente se non è espressamente qualificata come interpretazione autentica.
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