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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27661/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la definizione agevolata della controversia fiscale e l'integrale esecuzione dei pagamenti previsti. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva prima notificato un avviso di accertamento alla società per la rettifica del reddito d'impresa relativo all'anno d'imposta 2008 e poi, in conseguenza, un avviso al socio titolare del 10% della partecipazione, per maggiore reddito di partecipazione, con IRPEF, addizionale comunale e sanzione. Il socio aveva impugnato l'avviso relativo alla società; il giudice tributario provinciale aveva dichiarato il difetto di competenza territoriale e la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile perché l'atto impugnato era stato indicato erroneamente (avviso della società anziché avviso emesso nei confronti del socio), ritenendo violato l'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992. Contro tale decisione il socio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la sentenza di cassazione non ne esamina il merito perché interviene rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018, con prova dell'integrale pagamento delle somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    necessitandosi una chiara indicazione dell'atto oggetto di impugnazione

    la CTR lo ha inteso come norma che richiede, a pena di inammissibilità, l'esatta e chiara indicazione dell'atto impugnato nel ricorso tributario.

  • art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    è richiamato come base della definizione agevolata che ha condotto alla rinuncia al ricorso.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata in relazione alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata della controversia e documenta l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • In tema di ricorso tributario, l'atto impugnato deve essere chiaramente individuato; l'erronea indicazione dell'atto può determinare inammissibilità se impedisce l'esatta identificazione del provvedimento gravato.
  • La pronuncia di estinzione per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce ogni decisione sul merito delle censure.
  • In sede di estinzione del giudizio, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e sono poste a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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