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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un estratto di ruolo e di tre cartelle di pagamento emesse per maggiori IRES, IVA e IRAP. La società sosteneva di non aver ricevuto validamente le cartelle prodromiche e invocava quindi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo; nel merito contestava anche la pretesa tributaria. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando una cartella; in appello la CTR aveva respinto sia l'appello principale della contribuente sia quello incidentale dell'agente della riscossione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 173 d.P.R. 917/1986 per non aver la CTR ritenuto provata la notifica di una cartella via PEC alla società originariamente debitrice. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con un motivo ha censurato la ritenuta validità di due cartelle per asserita mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa o del suo invio; con altro motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avrebbe esteso indebitamente l'art. 173 TUIR all'IVA e all'IRAP. Nelle more la contribuente risultava fallita, ma la Corte ha escluso l'interruzione del giudizio di cassazione e ha rilevato l'assenza di procura della curatela.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisivo il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato, e l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite: l'estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata è possibile solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma. Nel caso concreto tale elemento specificativo dell'interesse ad agire non risultava dagli atti né era stato allegato dalla contribuente. Per questo la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito in rito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio per il sopravvenuto intervento normativo e l'arresto delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la ritualità della notifica della cartella esattoriale e, dunque, la definitività degli atti opposti.

  • art. 173 d.P.R. 917/1986

    Evocato nel primo motivo del ricorso principale quale norma applicata dalla CTR in tema di origine di una delle pretese fiscali.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel contraddittorio di merito in relazione all'impugnabilità degli atti della riscossione.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel contraddittorio di merito in relazione ai termini e all'ammissibilità dell'impugnazione tributaria.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    Come novellato, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella solo in specifiche ipotesi di pregiudizio tipizzate.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Norma che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. 602/1973; la Corte la considera applicabile ai processi pendenti.

  • l. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. 146/2021 che ha introdotto la disciplina sull'estratto di ruolo.

  • d.lgs. 110/2024

    Ha ulteriormente modificato il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, con efficacia dall'8 agosto 2024.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Richiamati per escludere che il fallimento sopravvenuto nel giudizio di cassazione determini interruzione.

  • art. 302 c.p.c.

    La Corte afferma che nel giudizio di cassazione non sono ipotizzabili gli adempimenti di prosecuzione del processo previsti da questa norma.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire.

  • art. 363 c.p.c.

    Utilizzato quale base del richiamo ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sull'estratto di ruolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo incidentale per omessa pronuncia e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Evocato nel motivo incidentale sulla ritualità della notifica.

  • art. 7, ultimo comma, L. 890/1982

    Evocato nel motivo incidentale in tema di raccomandata informativa e avviso di ricevimento.

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato nella disciplina tipizzata dei casi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    Richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato connesso ai pagamenti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione alla cessione d'azienda tra i casi in cui il pregiudizio da iscrizione a ruolo consente l'impugnazione diretta.

  • d.lgs. 36/2023

    Richiamato per il pregiudizio derivante dall'applicazione del codice dei contratti pubblici.

  • d.lgs. 14/2019

    Richiamato per il pregiudizio nell'ambito delle procedure di crisi d'impresa e insolvenza.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è consentita solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli espressamente previsti dalla legge.
  • La norma che disciplina l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, incidendo sulla condizione dell'azione (interesse ad agire), si applica anche ai processi pendenti fino alla decisione.
  • Nel giudizio di cassazione il fallimento sopravvenuto di una parte non determina l'interruzione del processo, né comporta la necessità di prosecuzione ex art. 302 c.p.c.; il curatore non può sostituire automaticamente il fallito senza apposita legittimazione processuale.
  • In sede di legittimità lo specifico interesse ad agire introdotto dalla normativa sull'estratto di ruolo deve risultare dagli atti o essere documentato secondo le forme consentite; in difetto, il ricorso originario va dichiarato inammissibile.
  • Quando sopravviene una disciplina che restringe l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e la questione è definita in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite, è giustificata la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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