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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27077/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato da una società con una banca. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della simulazione del mutuo oppure, in subordine, la declaratoria di nullità per carenza di causa o per usurarietà del tasso moratorio, sostenendo che la somma erogata non sarebbe mai entrata nella disponibilità della mutuataria ma sarebbe stata immediatamente destinata all'estinzione di un debito di terzi e alla costituzione di ulteriori garanzie in favore dell'istituto. Hanno inoltre domandato la nullità delle garanzie personali e reali prestate da alcuni soggetti. Il Tribunale ha respinto le domande e accolto la riconvenzionale della banca per il saldo dovuto; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 112, 1414 e 1417 c.c. per il mancato esame della prova testimoniale e per l'esclusione dell'accordo simulatorio; 2) violazione degli artt. 1815, 1418, 1419 e 1367 c.c. e motivazione contraddittoria sulla clausola degli interessi di mora; 3) violazione degli artt. 58 TUB, 2697 c.c. e 111, 115, 116 c.p.c. per mancata verifica della riconduzione del credito alla cessione in favore della società cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi, perché la prova testimoniale era stata ritenuta superflua: anche ove confermate le circostanze prospettate, il contratto sarebbe rimasto vero, reale e lecito. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a sostituire l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito con una diversa lettura, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati. Il terzo motivo è stato respinto perché la contestazione sulla titolarità attiva della cessionaria era generica e l'accertamento della ricomprensione del credito nel blocco ceduto appartiene al giudice di merito. La Corte ha anche richiamato il principio delle Sezioni Unite sul c.d. mutuo solutorio, affermando che l'accredito delle somme sul conto integra la disponibilità giuridica del denaro e che la successiva destinazione a estinzione di debiti pregressi non incide sulla validità del mutuo, potendo semmai rilevare sul piano dell'inefficacia revocatoria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una somma ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione del giudizio può condurre alla decisione in camera di consiglio quando il ricorso è ritenuto inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti possono depositare memoria nel procedimento camerale in cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per dedurre violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'asserita omissione di pronuncia o mancato esame della dedotta simulazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica dei fatti comporta relevatio ad onere probandi; la valutazione della non contestazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie resta in larga parte al giudice di merito.

  • art. 58 TUB

    Richiamato in relazione alla cessione in blocco del credito e alla verifica della titolarità attiva della cessionaria.

  • art. 1414 c.c.

    Norma richiamata per la dedotta simulazione del contratto di mutuo.

  • art. 1417 c.c.

    Norma richiamata per sostenere l'ammissibilità della prova della simulazione.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della clausola sugli interessi, prospettata come usuraria.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità del contratto o della clausola per contrasto con norme imperative.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per le conseguenze della nullità parziale della clausola sugli interessi.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come canone interpretativo della clausola contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla cessione del credito e sulla legittimazione della cessionaria.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'intervento della cessionaria nel giudizio.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta ha giustificato la condanna della parte istante per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia in cassazione del mancato esame di una prova testimoniale è ammissibile solo se la prova non ammessa sia idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a demolire il fondamento della decisione di merito; se la prova sarebbe comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità l'interpretazione di una clausola contrattuale non può essere sostituita con una lettura diversa e ritenuta più convincente dalla parte; è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o la motivazione illogica, con specifica indicazione dei criteri asseritamente violati.
  • La contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria deve essere specifica; la verifica della riconducibilità di un singolo rapporto al blocco ceduto ex art. 58 TUB è accertamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio motivazionale.
  • Il c.d. mutuo solutorio non configura una figura contrattuale atipica né un mutuo nullo per difetto di causa: l'accredito delle somme al mutuatario integra la disponibilità giuridica del denaro, mentre la successiva destinazione a estinguere debiti pregressi rileva, al più, sul piano dell'inefficacia dell'operazione verso terzi.
  • La finalizzazione immediata del mutuo al pagamento di debiti preesistenti non determina di per sé nullità del contratto; la causa del mutuo resta l'immediata disponibilità di denaro contro obbligo di restituzione e concessione della garanzia prevista.
  • rami=[

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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