Cassazione Civile, Ordinanza n. 27071/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza che aveva contestato alla società l'utilizzo di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, l'emersione di ricavi non contabilizzati e non dichiarati, l'applicazione di una percentuale di ricarico del 23%, il disconoscimento di costi e recuperi IVA su più fatture. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata riformata con conferma integrale delle riprese. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse male applicato la disciplina dell'interposizione fittizia e avesse confuso tale ipotesi con quella delle operazioni soggettivamente inesistenti, chiedendo una diversa valutazione degli indizi a fondamento della pretesa; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla soggettiva inesistenza delle operazioni; con il terzo ha dedotto omessa pronuncia sull'indeducibilità di costi di euro 3.400 relativi a un acquisto ritenuto effettuato tramite soggetti interposti, lamentando anche l'asserita inutilizzabilità di dichiarazioni rese da terzi; con il quarto ha censurato la legittimità delle sanzioni, invocando gli artt. 12 e 17 d.lgs. 472/1997 e la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che l'accoglimento parziale originario avrebbe dovuto travolgerle e che la CTR non si fosse pronunciata sul cumulo giuridico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità della motivazione e di omessa pronuncia, osservando che la sentenza d'appello conteneva un apparato argomentativo ampio, coerente e fondato sul quadro istruttorio, idoneo a superare la soglia del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile, in parte perché inconferente e in parte perché volta a un riesame del merito, il motivo con cui la ricorrente pretendeva di ricondurre la vicenda alla diversa categoria dell'interposizione fittizia/elusione, mentre nell'atto impositivo e nella sentenza impugnata risultavano contestate operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tali casi, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta, e ha rilevato che la CTR aveva accertato sia la natura di cartiere dei soggetti interposti sia la consapevolezza della contribuente. Il quarto motivo è stato reputato non fondato e/o inammissibile perché presupponeva erroneamente un parziale accoglimento nel merito non più sussistente in appello e perché la deduzione sul cumulo giuridico era del tutto generica. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, oltre alla liquidazione del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge sostanziale, ma la Corte ha ritenuto il motivo in parte inconferente e in parte volto a un riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per censurare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era effettiva e la pronuncia c'era.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La Corte ha ribadito che la motivazione è nulla solo se apparente o mancante, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa dalla parte.
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
"sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
La norma riguarda l'interposizione fittizia/elusiva; la Corte ha precisato che essa non coincide necessariamente con una frode in senso stretto e può colpire l'uso improprio di uno strumento giuridico, ma nel caso concreto non era la fattispecie contestata dall'Ufficio.
artt. 2727 e 2697 c.c.
Richiamati dal ricorrente sul tema delle presunzioni e dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, gravando poi sul contribuente la prova contraria della diligenza massima esigibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la questione risultava comunque esaminata o comunque proposta in modo generico.
artt. 12 e 17 d.lgs. 472/1997
Invocati contro le sanzioni; la Corte ha respinto la censura perché basata sull'erroneo presupposto del parziale accoglimento delle domande nel merito e comunque non specificamente sviluppata.
art. 366 c.p.c., n. 4
La Corte ha richiamato la sanzione di inammissibilità per i motivi privi di specificità, tali da risolversi in un 'non motivo'.
art. 12 delle preleggi
Richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 54 d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012
La Corte lo richiama come base della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e della conseguente limitazione del sindacato sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato per chiarire che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 17 d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni e cumulo giuridico, senza esito favorevole.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, mancante o oggettivamente incomprensibile; non basta che la parte la ritenga insufficiente o non convincente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale.
- Quando sono contestate operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o colpevole ignoranza, del cessionario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire prova contraria della massima diligenza esigibile.
- La disciplina dell'interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 è distinta dalla diversa ipotesi delle operazioni soggettivamente inesistenti; non è corretto spostare sul primo terreno una contestazione che l'Ufficio ha impostato sul secondo.
- Il motivo per omessa pronuncia deve essere specifico e riferibile a un capo effettivamente devoluto al giudice di merito; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
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