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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27071/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza che aveva contestato alla società l'utilizzo di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, l'emersione di ricavi non contabilizzati e non dichiarati, l'applicazione di una percentuale di ricarico del 23%, il disconoscimento di costi e recuperi IVA su più fatture. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata riformata con conferma integrale delle riprese. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse male applicato la disciplina dell'interposizione fittizia e avesse confuso tale ipotesi con quella delle operazioni soggettivamente inesistenti, chiedendo una diversa valutazione degli indizi a fondamento della pretesa; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla soggettiva inesistenza delle operazioni; con il terzo ha dedotto omessa pronuncia sull'indeducibilità di costi di euro 3.400 relativi a un acquisto ritenuto effettuato tramite soggetti interposti, lamentando anche l'asserita inutilizzabilità di dichiarazioni rese da terzi; con il quarto ha censurato la legittimità delle sanzioni, invocando gli artt. 12 e 17 d.lgs. 472/1997 e la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che l'accoglimento parziale originario avrebbe dovuto travolgerle e che la CTR non si fosse pronunciata sul cumulo giuridico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità della motivazione e di omessa pronuncia, osservando che la sentenza d'appello conteneva un apparato argomentativo ampio, coerente e fondato sul quadro istruttorio, idoneo a superare la soglia del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile, in parte perché inconferente e in parte perché volta a un riesame del merito, il motivo con cui la ricorrente pretendeva di ricondurre la vicenda alla diversa categoria dell'interposizione fittizia/elusione, mentre nell'atto impositivo e nella sentenza impugnata risultavano contestate operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tali casi, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta, e ha rilevato che la CTR aveva accertato sia la natura di cartiere dei soggetti interposti sia la consapevolezza della contribuente. Il quarto motivo è stato reputato non fondato e/o inammissibile perché presupponeva erroneamente un parziale accoglimento nel merito non più sussistente in appello e perché la deduzione sul cumulo giuridico era del tutto generica. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, oltre alla liquidazione del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge sostanziale, ma la Corte ha ritenuto il motivo in parte inconferente e in parte volto a un riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per censurare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era effettiva e la pronuncia c'era.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La Corte ha ribadito che la motivazione è nulla solo se apparente o mancante, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa dalla parte.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    "sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    La norma riguarda l'interposizione fittizia/elusiva; la Corte ha precisato che essa non coincide necessariamente con una frode in senso stretto e può colpire l'uso improprio di uno strumento giuridico, ma nel caso concreto non era la fattispecie contestata dall'Ufficio.

  • artt. 2727 e 2697 c.c.

    Richiamati dal ricorrente sul tema delle presunzioni e dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, gravando poi sul contribuente la prova contraria della diligenza massima esigibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la questione risultava comunque esaminata o comunque proposta in modo generico.

  • artt. 12 e 17 d.lgs. 472/1997

    Invocati contro le sanzioni; la Corte ha respinto la censura perché basata sull'erroneo presupposto del parziale accoglimento delle domande nel merito e comunque non specificamente sviluppata.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    La Corte ha richiamato la sanzione di inammissibilità per i motivi privi di specificità, tali da risolversi in un 'non motivo'.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

  • art. 54 d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012

    La Corte lo richiama come base della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e della conseguente limitazione del sindacato sulla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per chiarire che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 17 d.lgs. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni e cumulo giuridico, senza esito favorevole.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, mancante o oggettivamente incomprensibile; non basta che la parte la ritenga insufficiente o non convincente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale.
  • Quando sono contestate operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o colpevole ignoranza, del cessionario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire prova contraria della massima diligenza esigibile.
  • La disciplina dell'interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 è distinta dalla diversa ipotesi delle operazioni soggettivamente inesistenti; non è corretto spostare sul primo terreno una contestazione che l'Ufficio ha impostato sul secondo.
  • Il motivo per omessa pronuncia deve essere specifico e riferibile a un capo effettivamente devoluto al giudice di merito; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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