Cassazione Civile, Ordinanza n. 27067/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una caduta avvenuta su una strada urbana comunale, che la persona danneggiata ha attribuito a una disconnessione del piano stradale, con conseguenti lesioni al polso destro e al piede sinistro. La danneggiata ha convenuto in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la pretesa, e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo denuncia violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero illegittimamente invertito l'onere della prova e non ammesso le prove testimoniali; il secondo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza d'appello valorizzato un'apparente incongruenza del referto sanitario, nel quale il luogo del trauma risultava indicato come "casa" e non come strada pubblica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso: ha osservato che la decisione di merito era leggibile come fondata non su una inversione dell'onere della prova, ma sulla mancata dimostrazione del nesso causale tra la disconnessione della strada e la caduta; ha inoltre rilevato che il ricorso era carente di specificità, perché non indicava compiutamente le prove testimoniali asseritamente non ammesse né trascriveva i testimoni indicati. La Corte ha quindi ritenuto correttamente motivato il rigetto della domanda risarcitoria e ha confermato la condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme a diritto perché basata sulla mancata prova del nesso causale tra la dedotta disconnessione della strada e la caduta, oltre che su una insufficiente specificità del ricorso. La motivazione della Corte d'appello è stata letta come coerente con i principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei quali il danneggiato deve comunque dimostrare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno. Sono state confermate le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del custode richiede comunque la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno; la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode se costituisce l'unica ed esclusiva causa dell'evento.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
È evocato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ritiene che il rigetto derivi dalla mancata prova del nesso causale, non da un'illegittima inversione dell'onere della prova.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte rileva, in via aggiuntiva, la carenza di specificità del ricorso per mancata adeguata indicazione delle prove e dei testimoni.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di integrare la motivazione del giudice di merito quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base del contributo unificato dovuto, cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo; il giudice può rigettare la domanda se tale nesso non risulta dimostrato, anche quando la cosa sia astrattamente idonea a provocare il danno.
- La colpa del danneggiato non opera come criterio autonomo di imputazione, ma può rilevare sul piano causale: se il suo comportamento costituisce l'unica ed esclusiva causa dell'evento, viene meno la responsabilità del custode.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: chi censura il mancato espletamento di prove testimoniali deve indicare in modo puntuale le prove richieste, i testimoni e la loro rilevanza, altrimenti il motivo è inidoneo.
- Quando la motivazione del giudice di merito, letta nel suo complesso, consente di comprendere che il rigetto dipende dalla mancata prova del fatto costitutivo, la Cassazione può confermarne il dispositivo se comunque conforme a diritto.
- La censura sul referto medico o su altri documenti probatori non può essere accolta se non supera il nucleo decisivo della motivazione di merito, cioè la mancanza di prova del collegamento tra il sinistro allegato e il danno lamentato.
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