Cassazione Civile, Ordinanza n. 27068/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore autostrada)
La controversia
Il proprietario di un’autovettura ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal mezzo dopo che il veicolo, condotto dal padre, aveva urtato un cane randagio lungo un tratto dell’autostrada Palermo-Trapani. In primo grado il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente la domanda, ravvisando un concorso di colpa del conducente e condannando il gestore dell’autostrada al pagamento di una somma ridotta. In appello, il tribunale ha invece accolto l’impugnazione dell’ente gestore e ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo che il gestore avesse fornito prova del caso fortuito liberatorio ex art. 2051 c.c. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 2051 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe fondato l’esimente solo sulla circostanza che l’ingresso del cane non fosse stato segnalato preventivamente all’ente, e ha richiamato un precedente di legittimità relativo a un sinistro analogo sulla medesima autostrada, assunto come sovrapponibile e vincolante.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la decisione di merito conforme a diritto, integrando la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., nel senso che il tribunale non si era limitato alla mancata segnalazione dell’animale, ma aveva accertato fatti idonei a integrare il caso fortuito: assenza di varchi o difetti della recinzione, controlli quotidiani sull’integrità delle opere di protezione e sulla sede stradale, nonché imprevedibilità e non adeguata controllabilità, in tempi brevi, dell’ingresso del cane randagio. La Corte ha inoltre escluso che il precedente richiamato dal ricorrente fosse vincolante, evidenziandone la diversità fattuale rispetto al caso deciso, poiché in quel giudizio erano emerse in istruttoria testimoniale circostanze diverse, tra cui la possibile introduzione del cane da uno svincolo con recinzione divelta o con varchi. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il custode può liberarsi da responsabilità se prova il caso fortuito; nel caso concreto il fortuito è stato ravvisato nell’imprevedibile e non adeguatamente prevenibile ingresso del cane randagio, in assenza di difetti della recinzione o di altre circostanze che avrebbero consentito l’accesso all’area autostradale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in cassazione con riferimento alla disciplina della responsabilità da cose in custodia.
La Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola comunque conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza del rigetto del ricorso è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Cass. n. 9610 del 24/03/2022
È richiamata dal ricorrente come precedente favorevole, ma la Corte ne esclude la vincolatività per diversità della fattispecie concreta.
Cass. n. 6826 del 11/03/2021
Richiamata per affermare che la prova dei controlli quotidiani e dell’integrità delle opere di recinzione è rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del custode.
Sez. U n. 11747 del 3/05/2019
Richiamata per ribadire che non esiste un obbligo generale del giudice di conformarsi a precedenti pronunce in diverse controversie.
Cass. n. 13000 del 31/05/2006
Richiamata nel medesimo senso sulla non vincolatività del precedente esterno fuori dal giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il custode si libera provando che il danno è stato determinato da un caso fortuito, che può consistere anche nell’azione di un animale entrato nella zona custodita in modo imprevedibile e non prevenibile con l’ordinaria diligenza.
- Ai fini dell’esonero del custode non è sufficiente una generica mancanza di segnalazione preventiva dell’evento dannoso; occorre valutare in concreto se il fatto esterno sia stato davvero imprevedibile e non controllabile, anche alla luce delle condizioni di sicurezza e manutenzione del bene custodito.
- Il precedente giurisprudenziale invocato dalla parte non ha efficacia vincolante in altra controversia se la fattispecie concreta è diversa nei suoi accertamenti di fatto; la comparazione tra precedenti richiede identità o forte sovrapponibilità del quadro fattuale.
- La prova di controlli periodici e dell’integrità delle opere di protezione può assumere rilievo decisivo per escludere il nesso tra custodia e danno e per integrare il caso fortuito liberatorio.
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