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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un'intimazione di pagamento deducendo che le cartelle presupposte non le erano state validamente notificate. In primo grado il giudice tributario aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la produzione delle relate di notifica da parte dell'agente della riscossione e comunque illegittima la notificazione. In appello la decisione era stata riformata, reputandosi regolare la notifica delle cartelle ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, cioè secondo la disciplina dell'irreperibilità assoluta. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR fondato la decisione su documentazione asseritamente tardiva e non riprodotta in appello; 2) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che, in presenza di irreperibilità relativa, la notifica avrebbe dovuto seguire l'art. 140 c.p.c. e, per società irreperibile presso la sede, gli atti avrebbero dovuto essere notificati presso la residenza del legale rappresentante; 3) violazione delle norme sulla notifica fiscale, assumendo che mancasse l'attestazione delle ricerche compiute dal messo notificatore e che quindi non fosse dimostrata l'irreperibilità assoluta necessaria per applicare l'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, prima di applicare la procedura semplificata per irreperibilità assoluta, il messo notificatore abbia effettivamente svolto e attestato le ricerche necessarie nel Comune del domicilio fiscale del contribuente per accertare che non vi fossero più abitazione, ufficio o azienda. Restano assorbiti il primo e il secondo motivo. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • artt. 24, 32 e 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamati per contestare l'utilizzo in appello di documentazione ritenuta tardiva.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare il riparto dell'onere probatorio in ordine alla ritualità della notificazione.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte richiama la distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta; questa disciplina si applica quando il destinatario è conosciuto ma non reperito al momento della consegna.

  • art. 143 c.p.c.

    La notifica era stata documentalmente riferita dall'agente della riscossione a tale disposizione, ma la Corte esamina il tema alla luce della disciplina fiscale speciale dell'irreperibilità assoluta.

  • art. 145 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che, trattandosi di società non reperita presso la sede, la notifica dovesse essere eseguita presso la residenza del legale rappresentante.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in combinazione con le norme sulle notifiche, senza essere decisivo nell'esito finale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Norma relativa alla notificazione della cartella di pagamento, oggetto del contrasto sulla validità della notifica delle cartelle presupposte.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notifica semplificata per irreperibilità assoluta è legittima solo se il messo notificatore abbia previamente svolto ricerche nel Comune del domicilio fiscale e abbia accertato che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda; se le ricerche non risultano, la notifica è invalida.

Massime di principio

  • In materia di notificazione di cartelle di pagamento e atti impositivi, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: la prima ricorre quando il destinatario è noto ma non viene rinvenuto, la seconda quando il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale ed è trasferito in luogo sconosciuto.
  • La procedura notificatoria semplificata prevista per l'irreperibilità assoluta può essere utilizzata solo dopo ricerche effettive nel Comune del domicilio fiscale idonee a verificare la mancanza di dati per una notifica ordinaria o secondo le forme dell'irreperibilità relativa.
  • Non esiste un modello legale rigido delle ricerche da compiere, ma dagli atti deve emergere che esse siano state svolte, da chi le ha svolte e con riferimento alla specifica notifica, così da consentire il controllo giudiziale sulla correttezza del procedimento.
  • Se la relata o gli atti di notificazione non danno conto, nemmeno in modo sintetico ma comprensibile, delle ricerche compiute dal messo notificatore, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è invalida.
  • Quando è fondato il motivo che contesta la ritualità del procedimento notificatorio per difetto dei presupposti dell'irreperibilità assoluta, gli ulteriori motivi di ricorso relativi alla documentazione o ad altre questioni sulla notifica restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniCartella di pagamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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