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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11887/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da espropriazioni parziali di terreni siti in Courmayeur, necessarie per la realizzazione, da parte della pubblica amministrazione, di un muro di contenimento parallelo al fiume Dora nell'ambito di un intervento emergenziale contro un movimento franoso. Ai proprietari furono notificati decreti di esproprio per due particelle di modesta estensione, con offerta di indennità provvisoria, poi determinata dalla Commissione espropri in misura inferiore a quella rivendicata. I proprietari adirono la Corte d'appello in opposizione alla stima, chiedendo che l'indennità fosse calcolata considerando non solo il valore delle porzioni ablatae, ma anche la perdita di valore della residua villetta e del suo giardino, per effetto del muro costruito a ridosso del fabbricato, con conseguente diminuzione di luce, panoramicità e valore di mercato. La Corte d'appello liquidò l'indennità per i beni espropriati ma dichiarò la propria incompetenza funzionale sulla domanda di ristoro del deprezzamento della parte rimasta in proprietà, ritenendola riconducibile all'art. 44 d.P.R. 327/2001. I ricorrenti hanno quindi denunciato falsa applicazione dell'art. 44 e violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, sostenendo che, essendo intervenuta una espropriazione parziale di un bene unitario, anche il pregiudizio alla porzione residua dovesse essere computato nell'indennità di esproprio. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita necessità del regolamento di competenza e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso principale, ha accolto nel merito la doglianza dei proprietari e ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della regione, ritenendo non dimostrata la sovrapponibilità tra la domanda proposta nel giudizio amministrativo e quella oggetto del presente processo. La Corte ha affermato che, in presenza di espropriazione parziale, il deprezzamento della porzione residua rientra nella determinazione dell'indennità ex art. 33 d.P.R. 327/2001 e non nell'ambito dello speciale indennizzo per pregiudizi da opera pubblica ex art. 44 d.P.R. 327/2001. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è il mezzo proprio solo contro i provvedimenti che decidono esclusivamente sulla competenza e non quando la decisione contiene autonome statuizioni di merito.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'eccezione di inammissibilità per asserita necessità del regolamento di competenza.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale base processuale dell'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    Richiamato quale norma procedurale per l'opposizione alla stima in materia espropriativa.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato per il rito introdotto dai proprietari davanti alla Corte d'appello.

  • art. 33 d.P.R. 327/2001

    In caso di espropriazione parziale di un bene unitario, l'indennità deve comprendere anche il pregiudizio alla porzione residua e il relativo deprezzamento.

  • art. 44 d.P.R. 327/2001

    Lo speciale indennizzo per i danni da opera pubblica presuppone che non vi sia stato esproprio, neppure parziale, e che il proprietario conservi integralmente il bene subendo una menomazione per effetto dell'opera.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere dedotto come eccezione, ma deve risultare adeguatamente riprodotto e dimostrato nel ricorso.

  • art. 5, comma 2, l. 24 febbraio 1992, n. 225

    Censito nel richiamo allo stato di emergenza e ai poteri di ordinanza in deroga per gli interventi di protezione civile.

  • art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Norma applicabile alla determinazione dell'indennità in caso di espropriazione parziale di un complesso immobiliare unitario.

  • art. 44 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Norma applicabile ai pregiudizi permanenti derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica in assenza di espropriazione (anche parziale).

Massime di principio

  • In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando l'ablazione incide solo su una parte di un bene unitario, l'indennità di esproprio deve riflettere l'intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario, inclusa la perdita di valore della porzione residua.
  • Lo speciale indennizzo per i danni da opera pubblica presuppone che il bene non sia stato espropriato; se interviene un'espropriazione, anche parziale, la tutela economica va ricondotta alla disciplina dell'esproprio parziale.
  • Il criterio distintivo tra art. 33 e art. 44 del d.P.R. 327/2001 è dato dalla presenza o meno del provvedimento ablativo sulla proprietà interessata: l'uno opera per il deprezzamento conseguente a espropriazione parziale, l'altro per menomazioni derivanti dalla sola esecuzione dell'opera.
  • Il regolamento di competenza è necessario solo contro i provvedimenti che decidono esclusivamente sulla competenza; se la decisione contiene anche statuizioni di merito autonome, l'impugnazione segue i mezzi ordinari.
  • Il giudicato esterno è rilevabile e interpretabile dal giudice di legittimità, ma chi lo deduce deve riprodurne in ricorso il contenuto essenziale in modo sufficiente a dimostrarne la reale sovrapponibilità con la controversia pendente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaGiudicato
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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