Cassazione Civile, Ordinanza n. 16950/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2010 e 2011, emessi nei suoi confronti in quanto socia accomandante di una s.a.s., per il recupero di maggior reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR. L'accertamento derivava da controlli svolti sulla società, destinataria di un precedente avviso definito in adesione, nel corso dei quali l'Ufficio aveva contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società cartiera. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che gli avvisi fossero tardivi perché notificati oltre i termini decadenziali ordinari e che non potesse applicarsi nei suoi confronti il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973, poiché non vi era stata denuncia penale a suo carico e lei era estranea alla gestione sociale. In subordine, lamentava che la pretesa fiscale dovesse essere ridotta in misura corrispondente alla riduzione già riconosciuta alla società in sede di accertamento con adesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR delle Marche, che aveva ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento. Secondo la Corte, nella disciplina ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini per IRPEF scatta in presenza di fatti che comportino l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale o dall'esito del procedimento penale. Inoltre, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia nei confronti degli organi sociali della società determina il raddoppio anche per il reddito imputato per trasparenza ai soci accomandanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per qualificare il reddito di partecipazione imputato per trasparenza al socio della società in accomandita semplice.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nella versione applicabile ratione temporis, i termini di decadenza per l'accertamento IRPEF sono raddoppiati in presenza di fatti che comportino l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.; il giudice tributario deve verificare la sussistenza di tali presupposti con una prognosi postuma.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in via parallela per l'IVA, quale disposizione analoga a quella dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 sul raddoppio dei termini.
L'obbligo di denuncia penale è il presupposto obiettivo che consente il raddoppio dei termini; non occorre che la denuncia sia effettivamente presentata entro i termini ordinari.
Le violazioni rilevanti sono quelle che integrano reati tributari idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'estraneità al fatto illecito, ma la Corte non ne ha tratto una regola ostativa al raddoppio dei termini nei confronti del socio accomandante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Ha modificato l'art. 43 d.P.R. 600/1973 introducendo il raddoppio dei termini in caso di violazioni penalmente rilevanti.
Norma di conversione del d.l. 223/2006.
art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d'imposta precedenti, per effetto della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Richiamato quale disciplina transitoria che salva gli effetti degli avvisi già notificati.
L'esercizio dell'azione penale non è richiesto ai fini del raddoppio dei termini.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato solo incidentalmente per segnalare la sopravvenuta disciplina del doppio binario, non applicabile alla fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera quando emergano fatti che integrano l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessaria la effettiva presentazione della denuncia o la definizione del procedimento penale.
- La verifica giudiziale dei presupposti del raddoppio dei termini richiede una valutazione "ora per allora" della sussistenza dei seri indizi di reato, con controllo dell'eventuale uso pretestuoso dello strumento da parte dell'Amministrazione.
- Quando il presupposto penalmente rilevante riguarda gli organi della società, il raddoppio dei termini per l'accertamento del reddito societario può estendersi anche ai soci cui il reddito è imputato per trasparenza, compresi i soci accomandanti.
- Le modifiche normative che hanno rimodulato il regime del raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati per annualità precedenti, se la disciplina transitoria salva espressamente gli effetti degli atti già emessi.
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