Cassazione Civile, Ordinanza n. 16881/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadina)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro verificatosi la sera del 21/06/2004 su una strada comunale: una donna, alla guida dell'auto di proprietà di un'altra persona con cui conviveva, precipitava in una scarpata posta al termine del tratto stradale antecedente una svolta obbligata, riportando lesioni personali e provocando gravi danni al veicolo. Le attrici convenivano il Comune chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c., assumendo la mancanza di adeguata segnalazione della scarpata e di barriere protettive. Il Comune si difendeva sostenendo che la scarpata fosse segnalata e la strada sbarrata, e soprattutto che la condotta di guida della danneggiata fosse inadeguata e nota lo stato dei luoghi. Il Tribunale riconosceva un concorso di colpa della conducente nella misura del 30% e condannava il Comune al risarcimento. La Corte d'appello rigettava il gravame del Comune. In cassazione l'ente proponeva tre motivi: 1) nullità per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2051 e 1227 c.c. per travisamento delle prove e mancata considerazione di una condotta abnorme della danneggiata idonea a interrompere il nesso causale; 3) in via subordinata, violazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. per avere contenuto la corresponsabilità della danneggiata al 30%, ritenuto dal Comune irrisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza d'appello era sorretta da motivazione adeguata, anche per relationem, e le doglianze miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto; il secondo motivo inammissibile per difetto di specifica riproduzione dell'atto di appello e perché le censure di travisamento/prova sollecitavano una rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo inammissibile perché chiedeva soltanto una diversa quantificazione del concorso di colpa della danneggiata, senza denunciare un effettivo errore di diritto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia resta accertabile nel merito; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del fatto e del nesso causale.
La valutazione del concorso colposo del danneggiato è apprezzamento di merito; in cassazione non si può ottenere una diversa percentuale senza una censura di diritto specifica.
art. 1227, secondo comma, c.c.
Le censure sull'interruzione del nesso causale per condotta del danneggiato, se dirette solo a contestare l'apprezzamento delle prove, sono inammissibili.
La dedotta violazione del principio di disponibilità della prova non è sindacabile in cassazione se, in sostanza, si contesta la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La doglianza sulla libera valutazione delle prove non integra automaticamente un error in iudicando o in procedendo, ma può celare solo una critica all'apprezzamento di merito.
art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca sotto il minimo costituzionale; non basta dissentire dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice d'appello.
art. 111 Cost.
Il parametro costituzionale sulla motivazione è soddisfatto quando la decisione espone un ragionamento intellegibile e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve denunciare vere violazioni di legge; non è ammissibile quando mira solo a una diversa lettura del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio processuale non può essere invocato per contestare, sotto veste di nullità, il merito della ricostruzione fattuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida quando il giudice d'appello aderisce in modo ragionato alla decisione di primo grado e il percorso argomentativo resta intellegibile, superando il minimo costituzionale.
- In cassazione non è consentito dedurre una nullità della sentenza quando, in realtà, si contesta soltanto la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Le censure relative alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili se non individuano un vero errore di diritto, ma mirano a una diversa lettura del materiale probatorio.
- La deduzione del concorso colposo del danneggiato e della relativa percentuale è questione di merito: per ottenerne la modifica occorre una specifica censura giuridica, non una mera contrapposizione valutativa.
- L'asserito travisamento della prova non può essere usato per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto decisivo; in tale evenienza il controllo di legittimità resta precluso.
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