Cassazione Civile, Ordinanza n. 16887/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta del condominio per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di spese condominiali, pari originariamente a euro 1.914,72 oltre accessori. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione; il giudice di pace la accolse solo parzialmente, rideterminando il dovuto in euro 1.672,72 oltre accessori. Il condomino propose appello, ma il Tribunale lo respinse. Avverso la sentenza di appello fu proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione il ricorrente depositò atto di rinuncia al ricorso. Non emergono dal testo i contenuti specifici del motivo di ricorso, perché il giudizio si è definito per rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, non essendo intervenuta adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con ordinanza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.500,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. La Corte ha aggiunto che il ricorrente non deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
attuale art. 391 comma 3 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta comunicata alle parti costituite, conduce all'estinzione del giudizio con ordinanza.
La rinuncia richiede l'osservanza della disciplina prevista per la sua efficacia processuale; in mancanza di adesione della controparte, il rinunciante è condannato alle spese.
In mancanza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata alle parti costituite e non accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio con ordinanza.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il ricorrente rinunciante sopporta le spese del giudizio di cassazione quando la controparte non aderisca alla rinuncia.
- La definizione del giudizio per rinuncia rende non necessaria la decisione sul merito dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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