Cassazione Civile, Ordinanza n. 16884/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condòmino aveva chiesto la declaratoria di nullità, o in subordine l'annullamento, di una deliberazione assembleare approvata in seconda convocazione. La doglianza riguardava: la presunta falsa attestazione della presenza in assemblea di un delegato del condòmino, con conseguente inesatta rappresentazione della presenza di tutti i condòmini; l'asserita non corrispondenza al reale dei bilanci consuntivi 2014 e 2015, perché non sarebbero stati attestati alcuni pagamenti effettuati dal condòmino per quote di spese relative a lavori eseguiti negli anni 2007 e 2008; la dedotta contraddittorietà della delibera nella parte relativa al bilancio preventivo 2016, poiché veniva prima confermata l'assegnazione dei lavori di pulizia a una ditta e subito dopo sospeso il servizio, con incertezza sulle quote da corrispondere. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 71 bis disp. att. c.c., 1129 e 1130 c.c. per avere la Corte d'appello escluso il difetto di legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio senza verificare anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 bis; inoltre ha censurato la mancata ammissione delle prove richieste nei gradi di merito, sostenendo che non potevano considerarsi rinunciate solo perché non riproposte in precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da due autonome rationes decidendi: la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, e l'infondatezza nel merito per mancata specifica contestazione della qualità di amministratore di chi aveva sottoscritto la procura alle liti. Poiché il ricorrente non aveva censurato la prima ratio, il motivo è risultato inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non rispettato l'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché non erano indicate con precisione le norme asseritamente violate né il loro contenuto precettivo, e non era neppure riportato il contenuto delle prove richieste, con conseguente difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"in presenza della relativa eccezione, non è sufficiente che l’amministratore provi di aver ricevuto il mandato, dovendo egli anche dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 bis"
La norma è richiamata dal ricorrente come disposizione imperativa il cui rispetto dovrebbe essere verificato quando sia eccepito il difetto di legittimazione dell'amministratore; la Corte, però, non affronta il merito della questione perché il motivo è inammissibile per mancata censura di una ratio decidendi autonoma.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1130 c.c. per sostenere i limiti e i presupposti della legittimazione processuale dell'amministratore condominiale.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1129 c.c. per contestare la legittimazione dell'amministratore del condominio a stare in giudizio.
art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
"l’onere di specificità dei motivi ... impone al ricorrente ... di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata"
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È la norma sul vizio di violazione di legge cui si riferisce l'onere di specificità del motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere la decisione, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
- Nel ricorso per cassazione il motivo che denunci violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate, ricostruirne il precetto e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; non è consentito demandare alla Corte un'indagine esplorativa per individuare la norma pertinente.
- La censura relativa al mancato esame o alla mancata ammissione di mezzi di prova è inammissibile se non espone in modo autosufficiente il contenuto delle prove richieste e il loro decisivo rilievo nel giudizio di merito.
- La deduzione del difetto di legittimazione processuale dell'amministratore di condominio deve confrontarsi con tutte le rationes della decisione di merito e, se si invoca la violazione di norme sui requisiti dell'amministratore, occorre articolare una specifica critica giuridica alla motivazione impugnata.
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