Cassazione Civile, Ordinanza n. 16886/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di porzione di fabbricato, inserito in un compendio con corte comune, che sosteneva la natura comune di un piccolo manufatto posto sulla corte e originariamente destinato a concimaia e deposito attrezzi agricoli. La ricorrente assumeva che i vicini lo avessero arbitrariamente trasformato in un volume tecnico a servizio esclusivo della loro porzione di proprietà, oltre ad avere realizzato altre opere sulla corte comune: pavimentazione in cemento armato, casotto per la bombola del gas, pozzetti di ispezione e aperture di vedute. In primo grado era stata accolta la domanda di demolizione del manufatto principale e rigettate le altre domande; in appello, invece, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'appello principale della proprietaria e, sull'appello incidentale dei convenuti, aveva respinto la domanda di demolizione e ripristino, condannando l'appellante alle spese. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto generico l'appello in modo eccessivamente formalistico, nonostante il gravame individuasse i capi impugnati e criticasse il mancato recepimento delle conclusioni del c.t.u.; 2) violazione degli artt. 948, 1117, 2697 e 2728 c.c., sostenendo che la domanda non andava trattata come rivendicazione rigorosa del bene, ma come azione fondata sulla presunzione di condominialità del manufatto ex art. 1117 c.c., sicché spettava ai convenuti provare il contrario; 3) violazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c., assumendo che l'appello incidentale dei convenuti fosse tardivo e dovesse cadere con l'eventuale inammissibilità dell'appello principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso, ritenendo sufficiente il deposito della sentenza notificata e accertando il rispetto del termine breve per il ricorso. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che l'appello non era inammissibile per genericità poiché conteneva sia la parte volitiva sia quella argomentativa richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. nella formulazione applicabile. Ha accolto anche il secondo motivo, chiarendo che la corte territoriale aveva erroneamente imposto alla proprietaria l'onere di una prova rigorosa di comproprietà del manufatto: in presenza di una situazione di condominialità o di un bene comunque ascrivibile all'art. 1117 c.c., non occorre la probatio diabolica del condominio, essendo sufficiente la destinazione obiettiva al servizio comune, mentre incombe sul singolo che invochi la proprietà esclusiva la prova del titolo contrario. Ha invece rigettato il terzo motivo, rilevando che l'appello incidentale tardivo dei convenuti non perde efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. perché la corte d'appello non aveva dichiarato inammissibile l'intero appello principale, ma soltanto il secondo motivo, decidendo nel merito il primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della sentenza notificata è stato ritenuto sufficiente a escludere l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 325, comma 2, c.p.c.
È stato ritenuto rispettato il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata, senza formalismi sacramentali; nel caso concreto il gravame era sufficientemente specifico.
art. 434 c.p.c.
Interpretato in modo conforme all'art. 342 c.p.c., richiede specificità dei motivi ma non formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
art. 948 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la domanda non imponeva la probatio diabolica della rivendicazione, ma la corte ha ricondotto la vicenda alla disciplina della condominialità ex art. 1117 c.c.
art. 1117 c.c.
I beni ivi elencati sono comuni salvo che risulti il contrario dal titolo; se un bene ha attitudine al servizio o godimento collettivo, il condominio non deve provarne la comproprietà con rigore di rivendica, mentre spetta al singolo che ne affermi l'esclusiva proprietà provarla.
art. 2697 c.c.
In presenza di condominialità, l'onere della prova della proprietà esclusiva grava su chi la allega, non sul soggetto che invoca la natura comune del bene.
art. 2728 c.c.
Richiamato come norma sulle presunzioni, in coerenza con la regola secondo cui la condominialità si presume in presenza dei presupposti oggettivi indicati dall'art. 1117 c.c.
art. 1102 c.c.
Le opere minori sulla corte comune sono state contestate come lesive del pari uso della cosa comune.
art. 334, comma 2, c.p.c.
L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia solo se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile; ciò non avviene quando sia dichiarato inammissibile solo uno dei motivi dell'appello principale.
art. 168 bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per escludere che il differimento della prima udienza disposto dal presidente consenta, in via analogica, la proroga del termine per l'appello incidentale.
art. 168 bis, comma 5, c.p.c.
Richiamato in fatto per il differimento dell'udienza di comparizione, ma ritenuto non idoneo a fondare una proroga del termine per l'impugnazione incidentale.
art. 905 c.c.
Richiamato dalla parte attrice con riguardo alla violazione delle distanze per l'apertura di vedute dirette sulla corte comune.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello introdotto dopo la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c., l'inammissibilità per genericità non può essere pronunciata quando l'atto di gravame individui i capi della sentenza censurati e contenga una critica argomentata alle rationes decidendi, senza che siano richieste formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
- In materia di beni potenzialmente comuni ex art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio fornisca la prova rigorosa della comproprietà in senso rivendicatorio: è sufficiente la destinazione oggettiva del bene al servizio o godimento collettivo; spetta invece al singolo che invochi un'esclusiva proprietà dimostrare il titolo contrario.
- Quando la domanda riguarda un bene che si assume comune in forza del vincolo di accessorietà al fabbricato, il giudice deve verificare la sussistenza o meno della condominialità del bene e non pretendere dal soggetto che ne invoca la natura comune la probatio diabolica tipica dell'azione di rivendica.
- L'appello incidentale tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c. perde efficacia solo se l'appello principale è dichiarato inammissibile o improcedibile nella sua interezza; se l'inammissibilità riguarda soltanto uno dei motivi del gravame principale, l'impugnazione incidentale tardiva conserva efficacia.
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