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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16883/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la rimozione di opere che assumeva lesive del proprio diritto di proprietà, consistenti nell'aggetto di rami e nella sostituzione di una muratura a luce con una cieca sul confine tra le proprietà. Il convenuto aveva contestato la domanda e chiamato in causa il condominio. Nel corso del giudizio era intervenuto adesivamente il padre dell'attrice; dopo il suo decesso il processo era stato dichiarato interrotto. Il convenuto aveva poi depositato una prima istanza nel febbraio 2016 e una seconda istanza nel giugno 2016, chiedendo la prosecuzione/riassunzione del giudizio tra le parti rimaste, ma il tribunale aveva dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio per mancata riassunzione entro il termine. In appello la domanda di estinzione parziale e prosecuzione era stata respinta, ritenendo inidonee le istanze depositate perché prive della richiesta di fissazione dell'udienza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali sull'interruzione, sulla riassunzione e sulla qualificazione delle istanze, sostenendo che le istanze del convenuto dovessero essere interpretate come istanze di prosecuzione ex art. 289 c.p.c. e che, trattandosi di causa scindibile con intervento adesivo di litisconsorte facoltativo, l'evento interruttivo dovesse produrre effetti solo sulla posizione del terzo deceduto; 2) omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni di merito, assumendo la nullità del procedimento; 3) violazione del giudicato esterno e delle regole di valutazione della prova, per non avere considerato una precedente sentenza passata in giudicato sulla questione dell'aggetto dei rami e per non aver valorizzato una testimonianza e una relazione tecnica; 4) violazione delle norme sulle spese e sulla responsabilità aggravata, sostenendo che, se soccombente, dovesse essere condannata l'attrice e non il convenuto al pagamento delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che, in presenza di cause scindibili trattate unitariamente e di un evento interruttivo riferibile solo alla posizione del terzo intervenuto adesivamente, la parte interessata che chieda la prosecuzione del giudizio entro il termine semestrale assolva l'onere di impulso processuale, anche se l'istanza non contenga espressamente la richiesta di fissazione dell'udienza; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto far proseguire la causa non colpita dall'evento e dichiarare l'estinzione solo della porzione di giudizio riferibile al soggetto deceduto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del dovere del giudice di qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale; il ricorrente lo invocava per sostenere l'erronea qualificazione delle istanze processuali.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione al principio iura novit curia.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere l'irrilevanza della forma dell'istanza, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 289 c.p.c.

    la Corte lo ha applicato analogicamente alla fattispecie di interruzione erroneamente dichiarata o alla prosecuzione del giudizio dopo l'omessa fissazione dell'udienza; l'istanza di riassunzione/prosecuzione deve essere proposta entro sei mesi.

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme sulla prosecuzione del processo interrotto.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma sulla riassunzione del processo interrotto.

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nel ricorso per il termine di riassunzione e per sostenere l'estinzione parziale del giudizio.

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato per sostenere la scindibilità delle cause e l'assenza di litisconsorzio necessario.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per lamentare la mancata considerazione del principio di non contestazione e della prova documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno/esterno.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato nel quarto motivo in tema di spese di lite.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di merito per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria, e contestato nel ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato esterno sulla domanda relativa ai rami.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel primo motivo per l'interpretazione delle istanze processuali secondo il loro contenuto sostanziale.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato nel primo motivo nel complesso delle norme sull'interpretazione degli atti.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per chiarire che l'interruzione dichiarata senza presupposti non rende nulli gli atti successivi se il processo è proseguito nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando un processo unitariamente trattato riguarda cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una sola delle posizioni processuali produce effetti solo rispetto alla causa in cui l'evento si è verificato; la diversa causa resta sospesa e può proseguire solo su impulso della parte interessata.
  • In tale situazione, la parte deve comunque attivarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, formulando un'istanza idonea a provocare la prosecuzione del giudizio; non è decisivo che l'istanza rechi una formula sacramentale, se dal suo contenuto emerge chiaramente la richiesta di ripresa del processo.
  • L'omessa fissazione dell'udienza di prosecuzione, in ipotesi analoghe a quella disciplinata dall'art. 289 c.p.c., comporta che il giudice debba integrare il provvedimento e consentire la prosecuzione della causa non colpita dall'evento, non già dichiarare estinto l'intero giudizio.
  • La qualificazione dell'atto processuale deve avvenire in base al suo contenuto sostanziale e alla funzione perseguita dalla parte, non al solo tenore letterale della formula adottata.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare un'istanza tempestiva di prosecuzione idonea a far rivivere il processo nella parte non colpita dall'evento, la decisione che dichiari l'estinzione integrale del giudizio è erronea e va cassata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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