Cassazione Civile, Ordinanza n. 28312/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito di euro 1.894.189, ritenendo che il contribuente, in qualità di dipendente di una società, avesse simulato forniture di merce e disposto 15 bonifici a favore di una società a lui riferibile, incamerando così somme qualificate come proventi illeciti e tassate come redditi diversi. La CTR ha confermato l'atto, ritenendo: la riferibilità soggettiva delle somme al contribuente; la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notizia di reato; la tassabilità dei proventi illeciti come redditi diversi; l'infondatezza delle eccezioni sulla categoria reddituale, sulla determinazione del reddito e sulle sanzioni. Il ricorso per cassazione propone otto motivi: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 per mancata tempestiva allegazione/prova della denuncia penale e per asserita sanatoria postuma del vizio; 2) violazione dell'art. 14 l. 537/1993 per la non tassabilità dei proventi da reato in quanto non ricompresi in una categoria reddituale tipica; 3) violazione degli artt. 36 d.l. 223/2006, 1 e 6 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la categoria dei redditi diversi non possa accogliere qualsiasi provento illecito; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per difetto di prova della legittimazione passiva del contribuente quale effettivo destinatario delle somme; 5) violazione dell'art. 5 TUIR, assumendo che l'Ufficio avrebbe dovuto accertare il reddito in capo alla società e poi ai soci pro quota; 6) violazione degli artt. 56 e 83 TUIR sulla determinazione del reddito netto secondo le regole proprie della categoria; 7) omessa motivazione e omesso esame in tema di disapplicazione delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa; 8) violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992 per l'asserita incertezza normativa ante 2006 sulla tassabilità dei proventi illeciti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul raddoppio dei termini perché esso discende dal mero obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla sua effettiva presentazione, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di provare i presupposti ove contestati in modo sostanziale; ha confermato che i proventi illeciti, per effetto dell'art. 14 l. 537/1993 come interpretato autenticamente dall'art. 36, comma 34-bis, d.l. 223/2006, sono comunque tassabili e, se non inquadrabili in una categoria tipica, confluiscono nei redditi diversi; ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto con cui la CTR ha individuato nel contribuente il destinatario diretto delle somme; ha considerato assorbite/infondate le censure sulla determinazione del reddito e inammissibili quelle sulle sanzioni per difetto di specificità. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il raddoppio dei termini di accertamento non richiede la effettiva presentazione della denuncia penale, essendo sufficiente il riscontro di fatti che impongano l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
I proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite sono tassabili; se non classificabili nelle categorie ordinarie di reddito, sono comunque considerati redditi diversi.
art. 36 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Ha natura di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993 ed efficacia retroattiva; conferma la tassabilità dei proventi illeciti come redditi diversi quando non inquadrabili in categorie tipiche.
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme all'art. 6 TUIR nel quadro della disciplina generale delle imposte sui redditi.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dal ricorrente per sostenere l'imputazione del reddito alla società e poi ai soci pro quota; la censura è stata respinta perché il giudice di merito ha accertato che le somme erano state incamerate direttamente dal contribuente.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le categorie reddituali tipizzate non esauriscono la rilevanza fiscale dei proventi illeciti, che possono essere attratti nei redditi diversi se non classificabili altrove.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente sulla determinazione del reddito di impresa; ritenuto non pertinente perché il provento è stato qualificato come reddito diverso.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente sulla determinazione del reddito d'impresa secondo le regole della competenza; escluso per la medesima ragione di cui sopra.
La censura sulla presunzione è stata respinta perché la CTR ha svolto un accertamento di fatto sulla diretta riferibilità delle somme al contribuente.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di corretta deduzione del vizio.
La ricorrenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale è sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
L'avviso di conclusione delle indagini è stato valorizzato dalla CTR come indice della riferibilità delle somme al contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato per ribadire la doverosità della tassazione dei proventi illeciti in coerenza con la capacità contributiva.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; le censure sono state in gran parte ritenute infondate e, in parte, inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando risultino fatti che impongano l'obbligo di denuncia penale, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dell'esercizio dell'azione penale.
- Quando il contribuente contesta in modo sostanziale il raddoppio dei termini, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la sussistenza dei presupposti che lo legittimano.
- I proventi di origine illecita sono in ogni caso fiscalmente rilevanti; se non sono inquadrabili in una categoria reddituale tipica, vanno tassati come redditi diversi.
- L'interpretazione autentica dell'art. 14 l. 537/1993 ha efficacia retroattiva e consolida la tassabilità dei proventi illeciti anche per periodi d'imposta anteriori alla norma interpretativa.
- In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di fatto del giudice di merito che individui il concreto destinatario delle somme e la loro effettiva riferibilità soggettiva.
- Le censure sulle sanzioni per obiettiva incertezza normativa devono essere dedotte in modo specifico, indicando il fatto decisivo e la reale portata dell'incertezza normativa, altrimenti sono inammissibili.
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