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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30506/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti hanno agito chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'omessa e/o tardiva attuazione da parte dello Stato delle direttive comunitarie in tema di formazione specialistica dei medici. In particolare, hanno dedotto di avere frequentato scuole di specializzazione tra il 1991 e il 2004 e di avere conseguito il titolo tra il 1996 e il 2009; hanno sostenuto che le direttive europee avrebbero imposto una remunerazione adeguata, che l'attuazione interna sarebbe stata tardiva e comunque incompleta, e che la disciplina nazionale successiva avrebbe dovuto garantire incrementi della borsa di studio in base all'inflazione e alla rideterminazione triennale. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di norme interne, comunitarie e costituzionali, sostenendo che lo Stato sarebbe rimasto inadempiente anche dopo il d.lgs. n. 257/1991 e che il giudice avrebbe dovuto eventualmente investire la Corte di giustizia UE con rinvio pregiudiziale. Con il secondo motivo hanno denunciato ancora violazione di legge e vizi processuali, insistendo sul diritto agli adeguamenti economici della borsa di studio e alla corresponsione, anche in via risarcitoria, delle differenze tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero proposti in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità, già formatosi su controversie analoghe: lo Stato aveva adempiuto all'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata con il d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 non costituiva il primo effettivo recepimento, ma una scelta discrezionale del legislatore, operativa solo dal 2006-2007; non sussistevano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quanto alla domanda di adeguamento economico della borsa di studio, la Corte ha richiamato il principio per cui, per gli specializzandi iscritti negli anni dal 1992 al 2005, non spetta né l'incremento in relazione al costo della vita né la rideterminazione triennale prevista dal d.lgs. n. 257/1991, perché tali meccanismi erano stati legittimamente bloccati dal legislatore. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto le questioni in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, ma la Corte ritiene le censure non ammissibili perché già coperte da orientamento consolidato

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la fonte dell'obbligazione risarcitoria da illecito statale

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per escludere la configurabilità della responsabilità aquiliana in senso stretto, pur prospettando un fatto antigiuridico idoneo a fondare risarcimento

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha attuato, sia pure tardivamente, l'obbligo di prevedere una borsa di studio per gli specializzandi; il meccanismo di adeguamento fu successivamente bloccato dal legislatore

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    disciplinano il nuovo sistema della formazione specialistica e della remunerazione, ma la loro operatività economica è stata differita e non integra il primo recepimento degli obblighi comunitari

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    ha esteso il differimento/sospensione dell'operatività della nuova disciplina economica

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha fatto decorrere l'applicazione della nuova disciplina dall'anno accademico 2006-2007

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dai controricorrenti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato nei motivi, senza incidenza sull'esito

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa conformazione dell'ordinamento interno al diritto UE

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure di violazione di legge

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha disposto un ulteriore intervento sul regime delle scuole di specializzazione, differendo l'operatività del nuovo sistema

  • D.L. 384/1992 conv. L. 438/1992

    richiamato come una delle norme che hanno bloccato la rideterminazione della borsa di studio

  • L. 537/1993

    richiamata come norma di blocco degli adeguamenti

  • L. 549/1995

    richiamata come norma di blocco degli adeguamenti e del meccanismo triennale

  • L. 662/1996

    richiamata come norma di blocco degli adeguamenti

  • L. 449/1997

    richiamata come norma di blocco degli adeguamenti

  • L. 488/1999

    richiamata come norma di blocco degli adeguamenti

  • L. 289/2002

    richiamata come norma di blocco degli adeguamenti

Massime di principio

  • L'obbligo dello Stato di assicurare ai medici specializzandi una remunerazione adeguata deve essere valutato con riferimento al momento del primo recepimento utile della direttiva, e si intende assolto quando la disciplina interna fissi una borsa di studio o remunerazione secondo un apprezzamento discrezionale non manifestamente incompatibile con la fonte europea.
  • La direttiva che codifica e riunisce testi precedenti non introduce, di per sé, un nuovo obbligo sostanziale se mantiene invariato il parametro dell'adeguata remunerazione e lascia impregiudicati i termini di recepimento già fissati.
  • La successiva adozione di un modello contrattuale più favorevole per la formazione specialistica costituisce esercizio della discrezionalità legislativa interna e non prova, da sola, l'illegittimità del precedente sistema di borsa di studio.
  • In materia di medici specializzandi, non è dovuto l'adeguamento automatico della borsa di studio al costo della vita né la rideterminazione triennale quando il legislatore abbia legittimamente disposto il blocco degli incrementi mediante successive norme di finanza pubblica.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa invocata non è decisiva o quando la giurisprudenza nazionale ed europea già chiarisce che l'obbligo comunitario è stato adempiuto con la disciplina interna rilevante.
  • L'inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. è configurabile quando i motivi di ricorso ripropongono questioni già risolte in senso conforme da un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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