Cassazione Civile, Ordinanza n. 30485/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società consortile)
La controversia
La controversia nasce da danni lamentati da un condominio alle parti comuni del fabbricato, asseritamente causati dai lavori di scavo per la costruzione di una galleria sotterranea nell’ambito del raddoppio ferroviario della tratta Catania Centrale-Catania Ognina. Il condominio aveva convenuto in giudizio la società indicata come appaltatrice/esecutrice dei lavori, chiedendo il risarcimento; la convenuta aveva a sua volta chiamato in garanzia il consorzio/società consortile e l’assicuratore. Il Tribunale aveva condannato in solido la consortile e altre imprese, rigettando la domanda verso Italferr; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello incidentale del condominio, rigettato la domanda contro Cariboni e confermato il resto, con condanna del condominio alle spese. In cassazione la società consortile ha proposto ricorso principale con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza e del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in primo grado, assumendo che la notifica fosse inesistente o comunque nulla perché eseguita via posta con deposito del piego e raccomandata ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c., ritenuti inapplicabili alle società ex art. 145 c.p.c. Il condominio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con il primo motivo ha contestato l’esclusione di responsabilità di Italferr, invocando artt. 2049 e 2043 c.c. e sostenendo che la società avesse agito come committente e direttore dei lavori, con ingerenza concreta nella realizzazione dell’opera; con il secondo ha censurato l’applicazione dell’art. 2615 c.c. e il mancato riconoscimento della responsabilità anche di altri soggetti del raggruppamento/consorzio; con il terzo ha denunciato la condanna alle spese di primo grado in favore della capogruppo dell’A.T.I., rimasta contumace in quel grado. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di specificità e autosufficienza e, comunque, ha ritenuto infondata la doglianza sulla nullità della notificazione, osservando che un vizio di notifica integra nullità e non inesistenza del rapporto processuale, è sanabile e non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se non tempestivamente fatto valere nel grado di merito; ha inoltre rilevato che la notifica risultava eseguita anche presso la sede e il legale rappresentante della società. Quanto al ricorso incidentale del condominio, ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti a sollecitare un riesame del merito e privi di autosufficienza, mentre ha accolto il terzo motivo: la condanna alle spese di primo grado in favore di una parte rimasta contumace in quel grado è illegittima, perché le spese possono essere liquidate solo se effettivamente sostenute. Per tale capo la sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio, con conferma della statuizione sulle spese del grado di appello. Il ricorso principale è stato quindi respinto in rito; il ricorso incidentale accolto solo in parte limitatamente alle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società consortile. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale del condominio, ma ha accolto il terzo motivo, cassando senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente alla condanna alle spese del primo grado in favore della capogruppo dell’A.T.I., rimasta contumace in quel grado, e confermando invece la statuizione sulle spese del grado di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra società consortile e condominio e poste, per il resto, a carico solidale della società consortile e del condominio in favore di Italferr, Cariboni e Generali.
Norme richiamate
La notificazione alla società va eseguita secondo le forme proprie dell’articolo; la censura della ricorrente principale è stata ritenuta comunque infondata perché la notifica risultava effettuata anche presso sede e legale rappresentante.
Richiamato dal ricorrente principale per sostenere l’erroneità della notificazione, ma la Corte ha escluso che la difformità denunciata integrasse inesistenza del rapporto processuale.
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alle modalità di notificazione; la Corte ha ritenuto la doglianza preclusa e infondata.
Le nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione e, se non tempestivamente dedotte, non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione.
Il rilievo officioso delle nullità opera solo rispetto alla citazione introduttiva del grado in corso e non consente di dedurre in cassazione nullità non fatte valere nel grado precedente.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti e motivi specifici; la sua violazione comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
L’esposizione sommaria dei fatti di causa deve includere fatti sostanziali e processuali necessari alla comprensione dei motivi; la mancanza o insufficienza determina inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
I motivi devono essere esposti in modo chiaro e intelligibile; la loro incomprensibilità comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
È necessario indicare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti; la mancata specificazione rende il ricorso non autosufficiente.
Invocato dal condominio per affermare la responsabilità della società per fatto dei suoi preposti/ausiliari; la Corte non ha rivalutato il merito e ha dichiarato inammissibile la censura.
Richiamato dal condominio come fondamento della responsabilità aquiliana; la Corte ha ritenuto che le doglianze non superassero il vaglio di inammissibilità perché miravano a una nuova valutazione del fatto.
Richiamato dal condominio per contestare la limitazione della condanna alla sola consortile; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di intelligibilità.
La chiamata in garanzia del terzo nel processo è stata effettuata dalla parte convenuta; la Corte non ha accolto la censura sulla ritualità della notifica.
Non espressamente menzionato nel testo come norma applicata, ma la questione processuale verte sulla sanatoria delle nullità e sulla mancata integrazione del contraddittorio; non è necessario per la decisione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Usato per cassare senza rinvio il capo sulle spese di primo grado, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate solo se effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa; non sono liquidabili a favore di chi è rimasto contumace nel grado in cui le spese sono state riconosciute.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Citato dal condominio nel tentativo di estendere la responsabilità al committente in presenza di appalto affidato a consorzio/consorziata; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- La nullità della notificazione o del contraddittorio nel giudizio di primo grado non coincide con l’inesistenza del rapporto processuale: se l’atto presenta gli elementi minimi della notificazione, il vizio resta una nullità sanabile, soggetta alle preclusioni proprie dell’impugnazione.
- Le nullità del procedimento o della sentenza devono essere fatte valere tempestivamente con specifico motivo di gravame; se la parte resta contumace in un grado o non impugna, non può dedurre per la prima volta in cassazione vizi già verificatisi nel grado precedente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione sommaria ma completa e funzionale dei fatti sostanziali e processuali, né indica con precisione gli atti e documenti su cui si fonda la censura.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge: sono inammissibili le censure che si risolvono nella contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Le spese di lite possono essere liquidate solo in favore della parte che le abbia effettivamente sostenute nel grado di giudizio cui si riferiscono; è illegittima la condanna alle spese di primo grado in favore di una parte che sia rimasta contumace in quel medesimo grado.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio il capo della decisione affetto da errore di diritto, limitatamente alla statuizione viziata.
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