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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30487/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato convenne in giudizio plurimi convenuti sostenendo che un contratto di locazione operativa di beni mobili, datato 28.10.2011/31.12.2011 e a lui ascritto, fosse contraffatto e quindi nullo per mancanza dei requisiti dell'art. 1325 c.c. e per illiceità della causa. Chiese anche la risoluzione del contratto di locazione, del connesso contratto di assistenza e manutenzione delle macchine d'ufficio e della vendita tra locatrice e fornitore, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da una querela per appropriazione indebita promossa nei suoi confronti sulla base di quel rapporto. In appello e poi in cassazione il ricorrente ha censurato: 1) il diniego di ammettere la querela di falso sul contratto e su documenti collegati; 2) la conferma della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria; 3) la ritenuta assenza di prova del fatto illecito e, quindi, del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.; 4) la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione di irrilevanza della querela di falso era rimessa al giudice del merito ed era stata congruamente motivata; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il corrispondente motivo ex art. 342 c.p.c.; il terzo perché non attaccava la ratio della decisione sul mancato accertamento dell'illecito; il quarto perché generico e privo del necessario specifico riferimento al motivo di appello censurato. Inoltre, la Corte ha rilevato una autonoma causa di inammissibilità per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., poiché il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e i documenti richiamati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso incidentale richiede, per essere proponibile, che il documento sia rilevante ai fini della decisione; la valutazione di irrilevanza compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 96 c.p.c.

    La censura sulla lite temeraria è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito e con la concreta statuizione impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria presuppone l'allegazione e la prova del fatto illecito; la censura che non si misuri con la motivazione di merito che esclude l'illecito è inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche; la doglianza in cassazione che non individui con precisione il motivo di appello e la relativa critica è inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre in modo autosufficiente gli atti e documenti rilevanti, specificandone contenuto e reperibilità processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità del contratto per difetto dei requisiti essenziali, ma non accolto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata era stata irrogata nei gradi di merito e non efficacemente censurata in appello/cassazione.

Massime di principio

  • La querela di falso proposta in via incidentale è ammissibile solo se il documento contestato ha effettiva rilevanza potenziale sulla decisione della causa; se il giudice di merito ne esclude motivatamente l'incidenza, la valutazione non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi della motivazione nei limiti consentiti.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata contestazione della reale ragione posta a base della decisione comporta inammissibilità.
  • La censura sulla violazione dell'art. 342 c.p.c. richiede di indicare puntualmente quale motivo di appello sia stato mal valutato e in cosa consista la specifica carenza di specificità, non essendo sufficiente una critica generica alla declaratoria di inammissibilità.
  • L'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. presuppone l'allegazione e la prova del fatto illecito e del nesso causale; se la sentenza di merito ha escluso tali presupposti, la critica deve investire direttamente tale accertamento.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto agli atti e documenti richiamati: occorre riprodurne o riassumerne il contenuto essenziale e indicare dove siano stati prodotti nel processo, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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