Cassazione Civile, Ordinanza n. 30490/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società elettrica aveva chiesto la condanna di un consorzio idrico al pagamento dei corrispettivi per energia elettrica somministrata tra marzo e luglio 2008 per il funzionamento di impianti e pompe di sollevamento dell’acqua potabile; in subordine, aveva domandato l’indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, deducendo che l’energia era stata effettivamente utilizzata dal consorzio senza che risultasse un contratto di fornitura. Il consorzio, costituitosi, aveva chiamato in causa la regione, chiedendo manleva. Il tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c. e rigettato la manleva; la corte d’appello aveva ridotto l’importo, escludendo l’utile d’impresa dalla diminuzione patrimoniale indennizzabile, ma aveva confermato nel resto la decisione. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2041 e 2729 c.c., sostenendo che la controparte non avesse provato il depauperamento e che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato estratto conto, fatture, decreti ingiuntivi relativi ad altri periodi e testimonianze di altri giudizi; 2) violazione dell’art. 2041 c.c. in tema di natura del debito da indebito arricchimento, sostenendo che si tratterebbe di debito di valore con interessi solo dalla sentenza di primo grado e che la statuizione su rivalutazione e interessi fosse errata; 3) error in procedendo per omessa considerazione della richiesta di CTU sulla quantificazione del presunto debito; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ribadendo le stesse censure sotto diverso profilo, anche in relazione alla mancata ammissione della CTU e al ricorso a prove di altri giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, perché la corte d’appello aveva correttamente desunto l’entità dell’arricchimento e del correlato depauperamento dall’estratto conto con le fatture del periodo controverso, corroborato da ulteriori elementi presuntivi (decreti ingiuntivi definitivi relativi a periodi pregressi e deposizioni testimoniali acquisite in altro giudizio), e aveva correttamente applicato i principi sul debito di valore da indebito arricchimento, con rivalutazione e interessi legali dalla data in cui si era verificato l’arricchimento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la doglianza sulla mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. non era specificamente articolata e non indicava quali prove sarebbero state dedotte; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
disciplina l’azione generale di arricchimento senza causa; l’indennizzo va commisurato alla diminuzione patrimoniale dell’impoverito e al corrispondente arricchimento, con esclusione dell’utile d’impresa non rientrante nel danno da indennizzare.
art. 2042 c.c.
richiamato dalla corte d’appello insieme all’art. 2041 c.c. per delimitare la misura dell’indennizzo da arricchimento senza causa.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici possono concorrere con gli elementi documentali per dimostrare il quantum del depauperamento, purché il ragionamento presuntivo sia logico e non contraddittorio.
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.
art. 183, comma IV, c.p.c.
la censura sulla mancata concessione dei termini è inammissibile se non specifica quali prove sarebbero state dedotte con l’appendice istruttoria.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di violazione di legge per i primi due motivi.
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre error in procedendo in relazione alla mancata CTU.
art. 360 n. 5 c.p.c.
l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione degli elementi istruttori o chiedere una diversa lettura delle prove.
art. 380-bis c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente, quando denuncia omesso esame di un fatto, di indicare specificamente il fatto storico e i dati processuali da cui esso risulti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il rispetto degli oneri di indicazione e deposito degli atti rilevanti a supporto del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di indebito arricchimento, l’entità dell’indennizzo può essere provata anche mediante un insieme coordinato di documenti e presunzioni, purché il ragionamento inferenziale sia coerente e sorretto da elementi oggettivi riferiti al periodo controverso.
- L’utile d’impresa non rientra, di regola, nella diminuzione patrimoniale da indennizzare ex art. 2041 c.c., sicché deve essere escluso dalla quantificazione dell’arricchimento o dell’impoverimento.
- L’obbligazione da arricchimento senza causa è qualificabile come debito di valore: sulla somma liquidata spettano rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con decorrenza dal momento in cui si verifica la perdita del godimento del bene o l’esborso correlato all’arricchimento.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e discusso; non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per contestare singoli elementi istruttori.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è una prova in senso proprio e la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il diniego è censurabile solo nei limiti in cui risulti logicamente o giuridicamente viziato.
- La doglianza sulla violazione dell’art. 183, comma 4, c.p.c. per mancata concessione dei termini istruttori richiede specificità: il ricorrente deve indicare quali deduzioni o prove concrete avrebbe introdotto se il termine fosse stato concesso.
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