Cassazione Civile, Ordinanza n. 30489/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi a un incarico di verifica della situazione finanziaria di una società, connesso anche a ulteriori attività professionali e al rimborso di spese. Il tribunale, in accoglimento parziale dell'opposizione della società ingiunta, aveva revocato il decreto monitorio e liquidato una somma inferiore. La corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione del professionista e ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'incompletezza della prestazione professionale; 2) omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla debenza delle note pro forma di marzo-aprile 2007 per spese non documentate; 3) violazione della tariffa professionale dei dottori commercialisti e erronea quantificazione degli onorari, ritenuti eccessivi rispetto all'attività svolta; 4) omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla mancata regolare esecuzione di un'ulteriore prestazione di difesa in relazione a un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Il professionista ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e perché il preteso fatto decisivo non era tale, risultando comunque esaminata dalla corte territoriale l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali e la loro ricomprensione nell'incarico. Ha respinto il secondo motivo osservando che la corte d'appello aveva in realtà considerato le note pro forma e la documentazione prodotta, escludendo quindi l'omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a contestare il giudizio di adeguatezza dell'onorario compiuto dal giudice di merito. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, rilevando che la dedotta omissione era solo apparente, poiché la corte d'appello aveva già valutato la documentazione e rigettato implicitamente la censura. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
testo riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012
consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione o per chiedere una diversa lettura delle prove
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini della censura di omesso esame del fatto decisivo
l'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la statuizione sul capo di domanda o di appello; non vi è vizio se la decisione comporta rigetto implicito della pretesa
art. 3, comma 2, D.P.R. n. 645 del 1994
richiamato dal ricorrente per contestare i criteri tariffari, ma la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene sostanzialmente diretta a contestare la valutazione di congruità dell'onorario
art. 4 D.P.R. n. 645 del 1994
invocato per sostenere il criterio di liquidazione degli onorari dei dottori commercialisti
art. 26 D.P.R. n. 645 del 1994
richiamato nel motivo relativo alla liquidazione professionale
art. 54 D.P.R. n. 645 del 1994
richiamato nel motivo relativo alla quantificazione dell'onorario professionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054
definisce i confini del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476
ribadisce l'inammissibilità del ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, mira a una rivalutazione del merito
Cass., Sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155
l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione resa sia incompatibile con l'accoglimento della pretesa, integrando rigetto implicito
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o proporre una diversa ricostruzione del merito.
- Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non integra omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la mancata esplicita risposta su un motivo di appello o su una domanda se la decisione adottata comporta comunque il rigetto implicito della pretesa incompatibile con la motivazione complessiva.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, dietro la formale deduzione di errata applicazione della disciplina tariffaria, mira in realtà a contestare il giudizio di fatto del giudice di merito sulla congruità del compenso professionale.
- Quando il giudice di merito accerta che le prestazioni professionali sono state effettivamente svolte e che la documentazione prodotta è sufficiente a giustificare il compenso e il rimborso spese, il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
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