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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30491/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore, munito di due decreti ingiuntivi, aveva avviato un pignoramento presso terzi nei confronti di più debitori esecutati e di Poste Italiane s.p.a., indicata come terza pignorata presso alcuni uffici postali. All'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, il terzo aveva reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. dalla quale risultava un libretto di risparmio cointestato a uno dei debitori presso un solo ufficio postale, senza chiarire la posizione degli altri uffici indicati nel pignoramento. Il giudice aveva quindi assegnato al creditore una somma ritenendo non contestato il credito nei termini prospettati dal procedente. Poste Italiane aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo l'irregolarità della notifica del pignoramento e l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione; il Tribunale aveva accolto l'opposizione e ridotto la somma assegnata. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza denunciando: 1) violazione degli artt. 112 e 153 c.p.c. per mancata rilevazione della mancata o tardiva notifica del ricorso e della citazione ai debitori esecutati, litisconsorti necessari; 2) violazione degli artt. 2697, 102, 115 e 485 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere il Tribunale considerato che il contraddittorio non era stato integrato nei termini fissati e che la richiesta di rimessione in termini era tardiva; 3) violazione degli artt. 2697, 548 e 549 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, ratione temporis, l'opposizione del terzo avverso l'ordinanza di assegnazione era inammissibile/improcedibile perché non era stata provata la mancata tempestiva conoscenza dell'ordinanza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore; 4) ulteriore omesso esame del fatto che la procedura esecutiva aveva un diverso numero di R.G.E. e che si applicava la disciplina previgente della legge di stabilità 2012.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato; nel caso concreto il contraddittorio non era integro perché non tutti i debitori esecutati erano stati evocati nel giudizio di merito. La mancata partecipazione dei litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio. È stato inoltre chiarito che la mancata integrazione del contraddittorio non determina di per sé l'inammissibilità dell'opposizione se il ricorso introduttivo della fase sommaria è stato tempestivamente notificato almeno a una delle parti necessarie; il vizio attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e non alla proponibilità dell'opposizione. La sentenza del Tribunale di Trani è stata dunque cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame con contraddittorio integro e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    disciplina la dichiarazione del terzo pignorato nel pignoramento presso terzi; nella fattispecie la dichiarazione resa era incompleta rispetto ai chiarimenti richiesti dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio di opposizione agli atti esecutivi utilizzato dal terzo pignorato per contestare l'ordinanza di assegnazione.

  • art. 548 c.p.c.

    nel testo ratione temporis evocato dal ricorrente, regola gli effetti della mancata dichiarazione del terzo e i presupposti dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione.

  • art. 549 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina del pignoramento presso terzi vigente all'epoca dei fatti.

  • art. 102 c.p.c.

    impone il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato nei giudizi di opposizione esecutiva; la sua violazione comporta integrazione del contraddittorio e cassazione con rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ne ha fondato l'accoglimento.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di termini processuali e rimessione in termini; la Corte non ha accolto la censura sotto questo profilo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova e fatti non contestati, senza essere posto a base della decisione finale.

  • art. 485 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure sulla procedura esecutiva, senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto con i primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo, invocata per più censure, ma assorbita o non accolta.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per la cassazione con rinvio al giudice di merito a seguito del rilievo del litisconsorzio necessario non integro.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato quale base del rinvio al primo giudice o giudice di unico grado per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione della documentazione utile a dimostrare i poteri rappresentativi del soggetto che ha rilasciato la procura al difensore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi relativi a espropriazione presso terzi, il contraddittorio deve essere integralmente instaurato nei confronti del creditore, del debitore esecutato e del terzo pignorato, poiché la decisione incide sul rapporto di credito sottostante.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio.
  • L'inammissibilità dell'opposizione non consegue automaticamente alla mancata integrazione del contraddittorio nella fase sommaria se il ricorso introduttivo è stato tempestivamente notificato almeno a una delle parti necessarie; il vizio, in tal caso, riguarda la regolarità del processo e non la proponibilità della domanda.
  • Nei pignoramenti presso terzi, la dichiarazione del terzo deve fornire i chiarimenti richiesti dal giudice dell'esecuzione; ove essa sia incompleta, il giudice può compiere le valutazioni conseguenti, ma la relativa controversia resta soggetta alle regole sul litisconsorzio necessario nelle successive opposizioni.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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