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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06748/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016 per ritenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, applicando il regime premiale degli studi di settore di cui all'art. 10, comma 9, d.l. n. 201/2011. La controversia originava da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detrazioni Iva relative agli anni 2016-2018, perché riferiti a fatture emesse da fornitori qualificati come cartiere e dunque a operazioni oggettivamente inesistenti. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 10, commi 9, 10 e 12, d.l. n. 201/2011, degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il regime premiale non fosse applicabile perché mancavano entrambe le condizioni richieste: da un lato, la società non aveva fedelmente indicato i dati rilevanti, avendo esposto costi fittizi derivanti da fatture per operazioni inesistenti; dall'altro, lo studio di settore risultava non coerente rispetto a un indicatore di normalità economica. L'Agenzia ha inoltre richiamato la causa di esclusione collegata all'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. e ha contestato anche il calcolo del termine finale della sospensione emergenziale dei termini di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza impugnata aveva applicato il regime premiale limitandosi a verificare la congruità/coerenza dello studio di settore, senza accertare la condizione imprescindibile della fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ha inoltre osservato che l'indebita esposizione di costi non effettivamente sostenuti, se integra un fatto penalmente rilevante, rende comunque inapplicabile l'abbreviazione dei termini. La sentenza della CGT di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 9, 10 e 12, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    comma 9, lett. b); comma 10, lett. a) e b); comma 12

    La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore opera solo se ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 10: regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione e fedele esposizione di tutti i dati rilevanti; il provvedimento attuativo può differenziare i termini di accesso alla disciplina.

  • art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È il termine ordinario di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette, ridotto di un anno solo al ricorrere dei presupposti del regime premiale.

  • art. 57, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È il termine ordinario di decadenza per l'accertamento IVA, anch'esso riducibile di un anno solo in presenza dei requisiti del regime premiale.

  • art. 67 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    La sospensione emergenziale dei termini di liquidazione, controllo e accertamento è richiamata nel quadro ricostruttivo, ma non supera il requisito sostanziale di applicabilità del regime premiale.

  • art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    È richiamato come disciplina successiva e sostitutiva rispetto all'art. 67 d.l. n. 18/2020 per la gestione della notifica degli atti con termini decadenziali in scadenza nel periodo emergenziale.

  • art. 22-bis, comma 1, d.l. 24 dicembre 2020, n. 183

    È richiamato quale ulteriore intervento normativo di modifica della disciplina emergenziale sui termini di notifica degli atti tributari.

  • art. 331 c.p.p.

    La presenza di una violazione che comporta obbligo di denuncia penale per reati tributari esclude l'applicabilità della riduzione dei termini di decadenza prevista dal regime premiale.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È richiamato come fonte dei reati tributari che, se integrati, impediscono l'applicazione dell'abbreviazione dei termini di accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato nel motivo di ricorso, ma dalla decisione emerge soprattutto il rilievo della prova della fedeltà dei dati dichiarati quale presupposto del regime premiale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è proposta come violazione di legge, non come riesame del merito.

Massime di principio

  • Il regime premiale degli studi di settore che riduce di un anno i termini di decadenza per l'accertamento richiede cumulativamente: regolare comunicazione dei dati e fedele indicazione di tutti i dati rilevanti; la sola congruità o coerenza dello studio non basta.
  • Se l'Ufficio contesta costi fittizi o dati non veritieri, il contribuente non può invocare l'abbreviazione dei termini prevista per i soggetti congrui agli studi di settore, anche se la contestazione emerga successivamente.
  • La verifica della decadenza non può prescindere dall'accertamento della veridicità sostanziale dei dati dichiarati: la coerenza formale con gli indici dello studio non sana l'eventuale falsità dei dati utilizzati.
  • La presenza di condotte che integrano l'obbligo di denuncia penale per reati tributari esclude comunque l'applicazione della riduzione dei termini di decadenza prevista dal regime premiale.
  • In sede di legittimità è scrutinabile la violazione delle norme che disciplinano i presupposti del regime premiale e dei termini di decadenza, senza che ciò implichi un inammissibile riesame del merito se il ricorrente contesta l'erronea applicazione della disciplina.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

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