Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società e dal reclamo proposto dall'amministratore di fatto o asserito tale, il quale deduceva l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento concorsuale perché eseguita a mani sue presso la Procura della Repubblica, pur essendo egli cessato dalla carica di amministratore da anni. La Corte d'appello ha accolto il reclamo e revocato la liquidazione giudiziale sia perché il contraddittorio non era stato validamente instaurato nei confronti della società, essendo la notifica rivolta a un soggetto privo di potere rappresentativo, sia perché la notificazione effettuata in assenza di PEC societaria non aveva rispettato le modalità previste dall'art. 40, comma 8, CCII. Il ricorso per cassazione del Procuratore Generale censurava la sentenza deducendo, con motivo promiscuo ex art. 360, comma 1, nn. 5 e 3 c.p.c. in relazione all'art. 40, comma 8, CCII, omesso esame di un fatto decisivo e travisamento documentale, sostenendo che la notifica del ricorso sarebbe stata comunque validamente eseguita anche alla società tramite tentativo presso la sede risultante dal Registro imprese, con esito negativo e successivo deposito presso la casa comunale, come risultante da documentazione di notificazione prodotta in udienza e poi allegata al ricorso. Il controricorrente ha eccepito che tale documentazione non era stata ritualmente depositata nel fascicolo telematico, essendo stata prodotta solo in cartaceo, in violazione degli artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c., e quindi non poteva essere utilizzata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché promiscuo e generico, e comunque non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, osservando altresì che la questione della perdita della qualità di legale rappresentante era coperta da giudicato interno e che il deposito cartaceo, in mancanza dei presupposti per derogare all'obbligo di deposito telematico, era irrituale e inammissibile; inoltre la produzione della documentazione solo in cassazione era tardiva e irrituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, era formulato in modo promiscuo tra vizio motivazionale e violazione di legge e, soprattutto, si fondava su documenti non ritualmente presenti nel fascicolo telematico. Ha inoltre ritenuto che il deposito cartaceo degli atti in primo grado, fuori dalle ipotesi eccezionali consentite dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., fosse irrituale e quindi inutilizzabile, con conseguente inammissibilità anche della loro tardiva produzione in cassazione. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 CCII
norma richiamata per il reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale
art. 40, comma 8, CCII
richiede il rispetto delle modalità di notificazione quando la società non sia munita di PEC risultante dalla visura camerale
art. 360, comma 1, nn. 5 e 3 c.p.c.
il motivo di ricorso non può cumulare in modo promiscuo vizio motivazionale e violazione di legge senza specifica critica alla ratio decidendi
art. 87 disp. att. c.p.c.
richiamato dal resistente per sostenere la necessità del deposito telematico
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
"Il deposito degli atti processuali e dei documenti ... ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"
l'obbligo di deposito telematico ha portata cogente; il deposito cartaceo è ammesso solo in casi eccezionali, previa specifica ordinanza del giudice o per urgenza e malfunzionamento certificato dei sistemi informatici
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
la disciplina della riforma Cartabia è stata ritenuta applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023
art. 127-bis c.p.c.
menzionato insieme alle altre norme della riforma Cartabia relative allo svolgimento delle udienze da remoto
art. 127-ter c.p.c.
menzionato insieme alle altre norme della riforma Cartabia relative alla sostituzione dell'udienza con note scritte
d.lgs. n. 164 del 2024
correttivo 2024 che ha ritoccato la norma senza alterarne l'essenza
Cass. Sez. 1, n. 10689 del 2023
richiamata a sostegno della portata cogente dell'obbligo di deposito telematico
Cass. Sez. U, n. 22074 del 2023
richiamata a sostegno della portata cogente dell'obbligo di deposito telematico
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente ciascuna di esse; se una ratio non è attaccata o è coperta da giudicato interno, il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso formulato in modo promiscuo, cumulando senza adeguata distinzione vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi.
- L'obbligo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti ha natura cogente; il deposito cartaceo è consentito solo nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge e previa ricorrenza dei relativi presupposti formali.
- La documentazione prodotta solo in forma cartacea, fuori dai casi di deroga all'obbligo telematico, è irrituale e non può essere utilmente valorizzata nel giudizio; la sua tardiva allegazione in cassazione non sana il vizio.
- La prova della regolare notificazione e, più in generale, gli atti documentali su cui si fonda il motivo di ricorso devono risultare ritualmente presenti nel fascicolo processuale; in mancanza, la censura fondata su tali documenti è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06650/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →